Lavoro e professione

Fisco: comunicazione compensi medici entro il 2 maggio

di Alberto Santi

Come ogni anno, si avvicina il termine entro il quale le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2016 in nome e per conto di medici e paramedici. Dal momento che il termine rituale del 30 aprile cade di domenica, quest'anno la scadenza è rinviata al martedì successivo.

La riscossione accentrata dei compensi
Per effetto dell'articolo 1, commi 38 e seguenti della legge n. 296/2006, la riscossione dei compensi per attività svolte dagli esercenti attività mediche e paramediche nell'ambito di strutture sanitarie private è effettuata obbligatoriamente da parte della struttura stessa, sulla quale gravano pertanto obblighi contabili e dichiarativi.
L'ambulatorio, dunque, incassa il compenso che spetta al professionista, in suo nome e per suo conto, al quale lo stesso viene riversato contestualmente, procedendo ad annotare nelle proprie scritture obbligatorie, ovvero in apposito registro, l'ammontare percepito, distintamente per ogni singola prestazione. Il professionista, dal canto suo, emette la fattura al paziente (la struttura agisce infatti in nome e per conto del medico) e adempie a tutti gli altri obblighi fiscali.
La procedura di riscossione appena ricordata si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente, che dà luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR. Sono esclusi, invece, dalla disciplina in commento i compensi dovuti per le prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, sia pure attraverso il professionista, ma nell'ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria quale parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente. Non è richiesto di dar seguito agli obblighi di cui sopra, inoltre, per le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia e per quelle dei medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Soggetti obbligati alla comunicazione
Al fine di assicurare la tracciabilità e la trasparenza dei compensi, la struttura sanitaria deve poi trasmettere al fisco, in via telematica, i dettagli degli incassi effettuati. Il Provvedimento 13 dicembre 2007 dell'Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità e i termini della comunicazione.
Tenuti all'adempimento in esame sono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che opera nel campo dei servizi sanitari o veterinari, nonché ogni altra struttura che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle professioni medica e paramedica.
Tali strutture dovranno obbligatoriamente inviare, per via telematica, oltre ai dati identificativi di chi svolge l'attività di diagnosi, cura e riabilitazione, il relativo codice fiscale e l'importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente.

Il modello di comunicazione
Il modello di comunicazione è denominato “SSP” , reperibile direttamente sul sito dell'Agenzia delle entrate, si compone:
• di un frontespizio nel quale, oltre ai dati della struttura sanitaria privata e del sottoscrittore, dell'anno cui si riferisce la comunicazione e del tipo di comunicazione, va indicato il numero di percipienti nonché i dati relativi all'impegno alla presentazione telematica;
• e del quadro A che va compilato con i dati identificativi dei medici/paramedici (codice fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita) che hanno svolto l'attività di lavoro autonomo nella struttura sanitaria privata, nonché con l'importo dei compensi complessivamente riscossi, in nome e per conto di ciascun professionista.
Per la trasmissione della comunicazione i soggetti obbligati possono avvalersi direttamente del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), oppure servirsi di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, i quali devono rilasciare all'interessato un esemplare cartaceo del modello, debitamente sottoscritto, nonché una copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
L'Agenzia, a sua volta, attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, che verrà resa disponibile on-line entro il quinto giorno successivo a quello del corretto invio, se questo è avvenuto con il servizio Entratel, o entro il giorno successivo, in caso di utilizzo del servizio telematico internet (Fisconline).
La struttura sanitaria è passibile di una sanzione amministrativa in caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati che va da un minimo di 250 euro 250 a un massimo di 2mila euro.


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