Lavoro e professione

Coronavirus/ Malattie infettive: agli infermieri 5,16 euro ma l'importo si può aumentare

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Nei giorni scorsi i media hanno dato notizia delle forti proteste di un sindacato in relazione al trattamento economico degli infermieri coinvolti nel contrasto all'epidemia. Si sostiene che una giornata di lavoro di un infermiere nei reparti di malattie infettive vale € 5,16. La rilevazione è esatta perché tale importo è precisamente quello che il vigente Ccnl prevede, oltre alla normale retribuzione, per chi lavora nei reparti di malattie infettive. Ora intendiamoci: nel merito la protesta è giustissima perché gli infermieri non possono continuare ad essere trattati in tale modo scandaloso, anche alla luce della beffa dell'art. 1 del decreto CuraItalia che ha vanificato e ridicolizzato tutte le promesse del Governo. Detto delle sacrosante esigenze degli infermieri, la soluzione deve però essere trovata nel contesto normativo vigente, altrimenti si peggiora la situazione e si potrebbero aprire scenari che nessuno vorrebbe vedere. Ad esempio, la richiesta di estendere a tutti gli infermieri l'indennità di malattie infettive prevista dall'art. 86, comma 6 lettera c) del Ccnl del Comparto Sanità 2016-2018 è impossibile da attuare senza una disposizione di legge precisa e inequivocabile che, peraltro, visti i precedenti, sembra veramente irrealistica. Ciò non vuol dire che nel contesto contrattuale vigente non possano essere trovate soluzioni in grado di ripristinare un minimo di giustizia salariale.

Poichè la condizione soggettiva per la percezione dell'indennità in questione è quella di operare nei servizi dedicati alle malattie infettive, è del tutto possibile che nel caso in cui le aziende sanitarie – nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale – abbiano riorganizzato con atti formali i servizi e reparti ospedaliere dedicando strutture molto più ampie o addirittura interi presidi al contrasto e alla cura dell'epidemia, si realizzano le condizioni per considerare legittima la erogazione dell'indennità in parola. Come stabilito dal Ccnl, la individuazione di interi presidi o di reparti è una prerogativa esclusiva delle singole Regioni in sede di confronto regionale di cui all'art. 6 del medesimo Ccnl.

Potrebbero verificarsi problemi di capienza del fondo ex art. 80, ma lo stesso contratto collettivo prevede la facoltà per ciascuna azienda di incrementare quel fondo con risorse provenienti del fondo di cui all'art. 81 e quest'ultimo, da parte sua, è quello che costituisce il collettore di incrementi di origine esterna all'azienda. In particolare, l'art. 81, comma 4, lettera a) consente alle Regioni di incrementare annualmente l'importo del fondo premialità e fasce. Queste risorse – le cosiddette RAR - per il 2020 potrebbero essere finalizzare alla definizione di specifici progetti speciali per il contrasto dell'epidemia e quindi consentire di riconoscere in modo mirato, quasi personalizzato l'apporto degli operatori. Quello che potrebbe fare il Governo – almeno quello – è adottare una norma che sterilizzi gli effetti dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 che, come è noto, fissa un tetto al salario accessorio ai valori del 2016. In ogni caso, la stessa Corte dei Conti ha espresso l'opinione che le RAR sono escluse dal limite (Sezione di controllo per il FVG – Deliberazione n. 40/PAR del 19 settembre 2018). Stante l'importanza di questo principio è opportuno riportare per esteso la conclusione dei giudici contabili:
"sono risorse sovraziendali attribuite dalla Regione per obiettivi strategici della regione medesima e, in quanto tali, sono finanziate con risorse di provenienza esterna alle aziende. La Regione, pertanto, nell'ambito delle disposizioni in materia di rispetto dei vincoli della finanza pubblica, eroga le RAR avendo già preventivamente verificato la compatibilità delle suddette risorse, destinate a finanziare le Intese con le Organizzazioni sindacali, con le risorse finalizzate a finanziare, complessivamente, il Servizio socio sanitario regionale e l'ARPA. c. non costituiscono costi aggiuntivi per le aziende e non gravano sui bilanci delle aziende medesime. Inoltre, sono destinate solo al personale che è interessato dalle specifiche progettualità individuate a monte in sede di Intesa tra la Regione e le Organizzazioni sindacali e declinate nel dettaglio con Accordo integrativo aziendale. Tali compensi quindi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell'ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni nell'ambito di specifici progetti. Si tratta, quindi di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, come indicati puntualmente in sede di Accordo integrativo aziendale".


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