Lavoro e professione

Precariato, per i medici a tempo determinato una pensione difficile

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

Negli ultimi decenni anche la classe medica è stata interessata dalla piaga del precariato. Solamente con il sacrificio attuale di tanti medici il fenomeno ha attirato l'attenzione dei politici, in particolare del ministro della Sanità con la sua proposta di revisione del settore e di diversi parlamentari, che in sede di discussione sul " Decreto rilancio ", hanno proposto, intanto, l'estensione al 31 dicembre 2020, per i precari della sanità, del requisito dei 3 anni per accedere alla stabilizzazione.
Le amministrazioni pubbliche ed in particolar modo le aziende sanitarie hanno da sempre largamente attinto a forme contrattuali a termine, evitando così la stabilizzazione da concorso.

Molti di tali rapporti sono stati dichiarati dalla magistratura del lavoro illegittimi.
Gli abusi perpetrati dalle pubbliche amministrazioni nell'applicazione del contratto a termine nel pubblico impiego, hanno investito in particolar modo il settore sanitario dando vita al fenomeno del c.d. " precariato medico ". Rapporti a tempo determinato, contratti di collaborazioni professionale coordinata e continuativa, ed altri rapporti di lavoro atipici, sono arrivati a costituire una modalità precaria di lavoro che vede interessati migliaia di medici.

La legge stabilisce il principio per cui l'assunzione a termine costituisce l'eccezione rispetto all'assunzione a tempo indeterminato che rappresenta, invece, la forma comune di rapporto di lavoro. Peccato che anche il decreto legge Sanità n.14, approdato sulla Gazzetta Ufficiale - quella del 9 marzo - abbia chiuso la porta a qualsiasi percorso di stabilizzazione per i camici bianchi che hanno deciso di rispondere alla "chiamata " alle armi contro il coronavirus. Nel decreto c'è solamente il via libera a soluzioni precarie. Peraltro non è più prevista la possibilità di una stabilizzazione dopo 2 anni di contratto a tempo determinato da trasformare in indeterminato, bensì solo la possibilità per gli ospedali di prevedere «durante la vigenza dello stato di emergenza» incarichi individuali della durata di 1 anno non rinnovabili. Ricordiamo che Il contratto di lavoro a tempo determinato non può avere una durata superiore ai limiti previsti dalla legge: limiti fissati a 36 mesi dal Jobs Act ( Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ) e a 24 mesi per i contratti siglati dopo l'entrata in vigore del Decreto Dignità .

Tale condizione di precariato ha profondi risvolti negativi nel merito dei trattamenti previdenziali futuri. Il sistema attuale di calcolo della pensione è basato sul metodo contributivo : la pensione viene e verrà, anche di più in futuro, calcolata sulla base di quanto si è versato in tutta la vita lavorativa.
Il precariato determina una serie di condizioni, non solamente di ridotta retribuzione ma soprattutto di vuoti contributivi in relazione alla " vacanza " di periodi di lavoro. Vuoti contributivi in nessuna maniera recuperabili e che comporteranno la contrazione del così detto " montante "( la somma dei contributi ) su cui sarà calcolata la pensione.
Accanto quindi ad una sofferta precarietà del rapporto di lavoro assisteremo ad una vera e propria precarietà della vecchiaia degli interessati. Appare assolutamente necessario avere la possibilità dei medici che hanno svolto periodi di precariato alternato a mancata occupazione di poter intervenire alla loro copertura previdenziale.

In verità il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è stato, in passato, disciplinato ai sensi dell'articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ma con una facoltà che permette di riscattare onerosamente, in via solo sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, i periodi non soggetti ad obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Resta, fortemente limitativo, in particolare per una categoria quale è quella dei medici sottoposti a numerosi periodi di stop & go , che si possa adire al riscatto solamente dei periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019 ed inoltre , e con questo si realizza di fatto l'eliminazione dei medici da questa pur parziale condizione di favore, che essi non siano già coperti da contribuzione, comunque versata ed accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria comprese le Casse per i liberi professionisti come è l'Enpam a cui i medici sono contribuenti obbligatori con l'iscrizione all'Albo professionale.
Accanto, quindi, alla necessità per i medici di poter almeno produrre il riscatto dei vuoti contributi, appare assolutamente necessario che le norme di precariato non siano consentite per una categoria di alto livello professionale che potrà trovarsi nel prossimo futuro preda di precarietà anche nel trattamento pensionistico.


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