Lavoro e professione

Dirigenza Pta: le novità normative ed economiche contenute nel pre-contratto

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Con la Preintesa del contratto collettivo per la dirigenza PTA (professionale, tecnica e amministrativa) si è avviata, faticosamente, a conclusione la tornata contrattuale 2016-2018 del personale della Sanità. Il 16 luglio 2020, infatti, ARAN e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto, a distanza, l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 dell'Area delle Funzioni locali per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi del Ssn e per i Segretari comunali e provinciali, al termine di una trattativa iniziata formalmente più di due anni fa e le cui fasi finali sono state condotte tutte in videoconferenza. E' la prima volta che viene utilizzata una tecnologia informatica per la conclusione di un contratto collettivo ma con l'emergenza COVID 19 siamo ormai abituati a scenari impensabili solo pochi mesi fa. E' anche il primo contratto relativo alla Sanità firmato da Antonio Naddeo che divenne presidente dell'ARAN proprio un anno fa. L'ultimo contratto collettivo per questi dirigenti risale al 6 maggio 2010 e si è così superata abbondantemente la soglia record di dieci anni di completa assenza di contrattazione. I dirigenti delle aziende ed enti del Ssn interessati sono circa 5.000 e appartengono ai profili di dirigente amministrativo, avvocato, ingegnere, architetto, geologo, sociologo, analista e statistico ai quali si affianca ora il dirigente ambientale.

Nel nuovo testo contrattuale 111 articoli
Il nuovo testo contrattuale consta di 111 articoli più 5 dichiarazioni congiunte – evidentemente è un format standard per tutti i contratti - e prevede una parte comune e tre Sezioni speciali dedicate alle tre categorie di Dirigenti destinatari delle clausole contrattuali, così come individuati con il CCNQ del 13 luglio 2017. A tale proposito si ricorda che i Dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi del S.s.n. in passato costituivano l'Area III, unitamente alla dirigenza sanitaria non medica e, a seguito della ristrutturazione dei comparti operata in applicazione del decreto Brunetta del 2009, sono stati affiancati nell'Area delle Funzioni locali, sul piano negoziale, ai colleghi delle autonomie locali e delle regioni, sicuramente a loro più similari per gli aspetti normo-economici rispetto a biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti. Per completezza va peraltro detto che per il prossimo contratto collettivo - se non cambierà qualcosa – avverrà un ricompattamento dei dirigenti PTA con quelli sanitari in un'unica area della dirigenza, come previsto dal comma 687 della legge 145/2018, la legge di stabilità per il 2019. E' solo il caso di segnalare, amaramente, che questo nuovo contratto è vacante da ben un anno e mezzo essendo il CCNL appena siglato in Preintesa già scaduto il 31 dicembre 2018.

I capitoli in comune a tutte e tre le categorie di dirigenti
La parte comune regola istituti applicabili a tutte le tre categorie di dirigenti ed è improntata ad alcune linee-guida fondamentali indicate dal Comitato di Settore o, meglio, dai Comitati di Settore perché sono distinti pur essendo l'area unitaria, visto che i Presidenti per Regioni-sanità sono Davide Carlo Caparini (Assessore Regione Lombardia) e Vittorio Bugli (Assessore Regione Toscana). Questi ultimi due sono succeduti a Sergio Venturi nel marzo scorso mentre il presidente del Comitato per le autonomie locali è Umberto Di Primio. Le tematiche affrontate dal nuovo contratto sono:

•revisione delle previgenti normative per adeguarle alle innovazioni legislative succedutesi nel decennio di assenza di rinnovi contrattuali con particolare riferimento, tra l'altro, alla disciplina delle relazioni sindacali ed alla materia disciplinare;

•armonizzazione degli istituti normativi del cosiddetto "pacchetto sociale" previsto per tutto il pubblico impiego dal Protocollo del 30 novembre 2016 (permessi, ferie solidali, non discriminazione per il lavoro a termine, ecc.) già inseriti nei contratti di questa tornata triennale del comparto e delle aree dirigenziali;

•"manutenzione" di alcuni istituti che sono stati adeguati alle esigenze interpretative riscontrate nel tempo: questa tendenza è stata seguita anche nella disciplina delle tre sezioni speciali, come peraltro già avvenuto sia per il comparto che per la dirigenza sanitaria. Ma tale manutenzione poteva e doveva essere molto più efficace perché molte questione sono rimaste irrisolte e alcune clausole di difficile interpretazione o applicazione non hanno trovato soluzioni positive dopo tanti anni.

Il nuovo testo contrattuale regola in modo non del tutto esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con una regolazione semplificata ed unitaria della materia che ha consentito ai sindacati un notevole recupero rispetto agli interventi rigorosi del decreto Brunetta del 2009. Si è proceduto anche all'attualizzazione ed alla riscrittura, in armonia con le nuove norme di legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare; tuttavia si riscontrano imperfezioni e scelte opinabili, come già accaduto per il comparto e la dirigenza sanitaria. Sono state, infine, ampliate ed innovate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le ferie solidali, le assenze per ragioni sanitarie. Anche per questi aspetti si poteva fare molto di più, ad esempio prendere atto di tutte le segnalazioni fatte nei confronti dei due contratti collettivi precedenti e cercare di migliorare i contenuti sostanziali e la linearità del testo.

La centralità del dato professionale per la dirigenza PTA
Il contratto si qualifica anche per l'attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza rispetto, ad esempio, alla dirigenza delle Funzioni centrali, manifestatasi in modo più evidente nel nuovo sistema degli incarichi, volto a valorizzare la carriera dirigenziale, non soltanto gestionale ma anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione. Riguardo alla dirigenza PTA si è cercata una continuità con il passato ed è stata mantenuta una certa distanza dai principi generali sanciti dall'art. 19 del decreto 165 del 2001.
Infatti è stata perseguita la centralità del dato professionale nell'attribuzione degli incarichi che ha portato a miglioramenti evidenti per gli interessati, quali il diritto all'incarico, procedure trasparenti per il suo conferimento, norme per gli avvocati delle aziende sanitarie, l'istituzione definitiva del dirigente ambientale, il mantenimento (contestatissimo) di un requisito minimo di esperienza professionale (5 anni con o senza soluzione di continuità) per l'accesso agli incarichi di struttura complessa della dirigenza PTA, salvaguardie economiche nel caso di revoca anticipata dell'incarico, procedure di garanzia nel caso di recesso.

Le principali novità sotto il profilo economico
Sotto il profilo economico, l'ipotesi contrattuale riconosce - come per il resto del personale della sanità - incrementi a regime più o meno del 3,48%, corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di poco più di 190 € mensili, distribuito in modo non proprio equilibrato per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede aziendale per la remunerazione degli incarichi dirigenziali, della premialità per i risultati raggiunti nonché, in misura molto minore, delle condizioni di lavoro. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 € mensili per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario, con una particolare attenzione agli istituti retributivi più direttamente correlati alla erogazione dei servizi come la retribuzione di risultato.

Considerata la assoluta nebulosità delle indicazioni del Comitato di settore, il contratto realizza, infine, una ridefinizione strutturale del sistema dei fondi prevedendone due anziché tre e si è limitato a semplificare le modalità di costituzione ed utilizzo.
Il contratto diverrà efficace, a seguito della sua sottoscrizione definitiva, una volta concluso l'iter di verifica e controllo della compatibilità economico-finanziaria della Ipotesi di accordo, come previsto dalle norme vigenti. Come accaduto lo scorso anno per la dirigenza sanitaria, la circostanza che la Preintesa sia stata siglata a ridosso delle ferie estive non fa pensare che il CCNL possa essere firmato subito alla ripresa delle attività dopo agosto.


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