Lavoro e professione

Medici di continuità assistenziale, le Entrate chiariscono la valenza del foglio di liquidazione

di Alberto Santi

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24 Esclusivo per Sanità24

Per i medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato in convenzione con la Asl, anche in regime forfetario, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'Asp tiene luogo della fattura, purché contenga tutti gli elementi e i dati previsti dall’art. 21 del Dpr n. 633/1972. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 558, resa pubblica il 25 agosto 2021, n. 558.
La valenza fiscale del foglio di liquidazione. I medici in rapporto di continuità assistenziale assunti a tempo determinato svolgono la propria attività professionale in convenzione con l'Asl, alla stessa stregua dei medici di medicina generale, avvalendosi di mezzi di lavoro propri, diversamente dai medici di continuità assistenziale assunti a tempo indeterminato, che invece svolgono un'attività di lavoro dipendente.
L'art. 2 del Decreto del ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974 prevede che nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi tiene luogo della fattura.
Il documento in questione deve essere emesso in triplice esemplare. Il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all'ufficio dell’Agenzia delle entrate competente e il terzo conservato presso l'ente che liquida il compenso.
Con la Risoluzione 25 novembre 2015, n. 98/E, l’Agenzia delle entrate aveva precisato che il cedolino, che i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ricevono mensilmente dalle Aziende Sanitarie costituisce il documento ufficiale che identifica e censisce fiscalmente il compenso mensile erogato, nonché i criteri di formazione dello stesso e l'avvenuto accredito dell'ammontare dovuto. Inoltre, in tale occasione era stato chiarito che, laddove il cedolino rilasciato dalle Asl in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Ssn rispetti i requisiti di legge, gli stessi medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.
I medici in continuità assistenziale. Sempre le Entrate, con la più recente Risoluzione 15 luglio 2020, n. 41/E, avevano poi chiarito che l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale e, di conseguenza, tale attività è riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale. Il Mca, assunto quale sostituto, è quindi obbligato all'apertura della partita Iva e all'emissione della fattura nei confronti dell'azienda sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo, potendo perciò anche fruire del cosiddetto “regime forfetario”, allorché ricorrano le condizioni richieste.
Conclusivamente quindi, in risposta al quesito formulato dalla Asl istante, l’Agenzia ritiene che anche per gli Mca, a prescindere dalla circostanza che fruiscano e meno del regime fiscale forfetario, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'Asp e rilasciato ai Mmg convenzionati, contenente gli elementi previsti dall'articolo 21 del Dpr n. 633/1972, tiene luogo della fattura anche relativamente ai Mca con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l'Asp.


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