Lavoro e professione

Contratto Funzioni centrali, le linee di intervento e gli ostacoli alla trattativa. Si rischia l'effetto annuncio

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Negli ultimi giorni dello scorso anno è stata firmata una Preintesa tecnica per il rinnovo contrattuale per le Funzioni centrali. Il 1° gennaio è entrata in vigore la legge 234/2021, relativa al Bilancio 2022 con gli specifici interventi di supporto alla contrattazione collettiva e per le Funzioni centrali si è potuta siglare l’Ipotesi ufficiale. Ora il contratto per il comparto della Sanità ha la strada spianata. Per modo di dire, perché alla ripresa delle trattative i problemi da affrontare e risolvere sono veramente parecchi e, solo per la cronaca, si ricorda che tale contratto è scaduto il 31 dicembre 2021. Tra le varie difficoltà delle trattative non si può ignorare la questione degli infermieri con il battibecco a distanza tra il ministro Brunetta e un sindacato di categoria (vedi l’articolo sul sito del 21 dicembre scorso). Inoltre, un ulteriore problema deriva dalla assoluta vaghezza dell’Atto di indirizzo del Comitato di settore del 7 luglio scorso e riguardo ai veri nodi politici del contratto ancora non si sa nulla, quantomeno a titolo ufficiale. Quindi, per una celere chiusura del contratto non è proprio come ha affermato il ministro e cioè che «invece di fare polemiche sterili, i sindacati pensino a impegnarsi nella trattativa»: chi si deve “impegnare” a definire molti aspetti è certamente qualcun altro. Proviamo a riassumere le principali linee di intervento di cui si dovrà occupare la trattativa.
•Deve essere definita la revisione dell’Ordinamento professionale, come peraltro in tutti i comparti. Questa è sicuramente la parte più strategica e importante del nuovo contratto rispetto alla quale si dovrebbe tenere conto delle risultanze della Commissione paritetica che, comunque, non sono state esplicitate in alcun documento ufficiale. È molto plausibile che si seguiranno le tracce del Ccnl delle Funzioni centrali, almeno per gli aspetti omologhi come le progressioni all’interno dell’area. Questo capitolo riguarda la classificazione del personale, il sistema degli incarichi, le progressioni orizzontali, le nuove progressioni di carriera. In modo del tutto informale, sembra che si parli di prevedere incarichi di altissima competenza, di sostituire le PEO con “differenziali retributivi” a cadenza apparentemente indefinita e con nuove regole nonchè di integrare la normativa di legge sulle progressioni di carriera. Non va, infine, dimenticato che l’art. 3 della legge 113/2021 nel novellare l’art. 52 del decreto 165/2001 ha previsto che “la contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione”: l’utilizzo del presente indicativo significa che l’individuazione della nuova area è un vincolo per la contrattazione collettiva.
• Sono poi sul tavolo alcune specifiche materie di nuova derivazione: la disciplina del lavoro agile e la nuova forma di “lavoro da remoto”, le ricadute concrete dell’istituzione del ruolo socio-sanitario, l’allocazione delle specifiche risorse finanziarie stanziate dalla legge 178/2020 per gli infermieri (comma 409 per 335 mln) e per altro personale coinvolto nell’emergenza COVID (comma 414 per 100 mln) alle quali si è ora aggiunta la indennità di Pronto soccorso che dovrà essere declinata in concreto.
• Resta, ovviamente, fondamentale la parte del trattamento economico che, per consolidata tradizione, è l’ultima ad essere chiusa. Si parte dagli incrementi indicati nell’Atto di indirizzo (le risorse rappresentano l'1,30% del monte salari per l'anno 2019, il 2,01% per l'anno 2020 e il 3,78% per il 2021), ma poiché le Funzioni centrali hanno chiuso ad una percentuale maggiore di aumenti, si vedrà come saranno le ricadute per la Sanità rispetto alla quale un punto fondamentale da chiarire preliminarmente è se nel monte salari indicato nella tabella contenuta nell’Atto di indirizzo del Comitato di Settore del 7.7.2021 sono ricompresi o meno (anche per stima o in modo virtuale) gli emolumenti del personale della ricerca; se non fosse così allora sarebbe un problema in più. Ma, come tutti sanno, esistevano fondate aspettative riguardo ad ulteriori risorse da parte della legge di Bilancio per il 2022. In questo scenario dovrà pur dire qualcosa il Comitato di settore perché la legge 234/2021 in due specifici commi (604 e 612) ha previsto risorse aggiuntive ma in entrambi i casi per la Sanità la quantificazione avverrà “secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore”. Si tratta con il comma 604 del superamento (parziale) del famigerato art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 che il Governo si era impegnato a “superare” (vedi paragrafo 1 del Patto del 10 marzo) nonché delle risorse aggiuntive per la revisione dell’ordinamento (comma 612).
• Appare infine quanto mai necessario procedere ad una manutenzione delle pregresse clausole contrattuali e non soltanto quelle del maggio 2018. Nel solo ultimo CCNL si contavano decine di errori o improprietà che è opportuno, se non necessario, correggere ma taluni istituti contrattuali hanno bisogno di una rivisitazione non solo semantica ma di contenuto. Questa è la parte rispetto alla quale già da tempo è stata consegnata una bozza di articolato ai soggetti sindacali; di seguito si riportano alcune di tali correzioni.
Con tutte queste problematiche sul tavolo negoziale è assai difficile che il contratto si possa chiudere in pochi giorni, come ha affermato Brunetta. A meno che non si giunga ad una decisione di compromesso di firmare “comunque” uno straccio di contratto per realizzare un evidente effetto annuncio che, per il Governo, significherebbe un problema in meno - tra i mille che ha – e, per i sindacati, un buon viatico per le elezioni delle RSU programmate per i giorni 5/7 aprile prossimi. In buona sostanza, si ripresenterebbe lo scenario del 2018: ai fini elettorali si firma una Preintesa incompleta e sostanzialmente insoddisfacente con alcune sigle che non firmano per il rifiuto esplicito di alcune scelte del contratto. E così, con molte probabilità, avremo un altro CCNL che, contemporaneamente, non avrà risolto alcune problematiche pregresse ma, in compenso, ne avrà generate molte altre di complessa applicazione.


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