Lavoro e professione

Anche per i sanitari possibile la contribuzione volontaria

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

Il mondo sanitario e medico, in particolare, come in più sedi è stato sottolineato, vive una grande difficoltà e in molti casi tenderebbe ad andare in pensione anticipatamente. Ma, stante le attuali norme, in tanti casi questa aspirazione non appare realizzabile per la mancanza, in particolare, del necessario numero di anni di contribuzione. A questo fine, in alcuni casi, può supplire la contribuzione volontaria
Il lavoratore che ha cessato o interrotto l'attività lavorativa può accedere al versamento volontario dei contributi per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione al fine di raggiungere il diritto alla pensione e incrementare l'importo del trattamento pensionistico, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
I contributi volontari sono utili per il perfezionamento del diritto e per la determinazione di tutte le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità, assegno ordinario di invalidità e inabilità) e indirette (superstiti e reversibilità). Possono essere ammessi anche i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
I contributi volontari sono utili per coprire i periodi durante i quali il lavoratore: non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata) ovvero abbia chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio o ha un contratto part-time orizzontale o verticale.
Il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione o all'interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all'obbligo assicurativo.
L'autorizzazione concessa non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda. I contributi volontari versati per sé e per i familiari a carico possono essere indicati tra gli "oneri deducibili" in sede di dichiarazione dei redditi con riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l'imposta dovuta.
Per ottenere l'autorizzazione il lavoratore deve dimostrare di essere in possesso di almeno cinque anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati o di almeno tre anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda. Per i lavoratori dipendenti l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda. Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) l'autorizzazione è concessa dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.
L'importo del contributo per i lavoratori dipendenti è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. L'importo del contributo per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) è mensile e viene calcolato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini IRPEF negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fpld con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota Ivs di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2022, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2022 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 16.243,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.060,80 su base annua e a € 338,40 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.360,28 su base annua e a € 446,69 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
Ricordiamo, con particolare sottolineatura, che il versamento effettuato, anche con un solo giorno di ritardo, fa perdere l’accredito del trimestre versato. Infatti, è rilevante la data di pagamento, in quanto il versamento effettuato in ritardo, provoca il mancato riconoscimento del periodo da accreditare e l’importo versato sarà rimborsato. In questo caso, l’assicurato potrà anche chiedere che il versamento venga ritenuto utile per coprire il trimestre successivo.


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