Medicina e ricerca

Ricerca e sviluppo, ai test di laboratorio spetta il credito d’imposta

di Alberto Santi

Spetta il credito d'imposta per ricerca e sviluppo sui test e sulle prove di laboratorio. Lo ha precisato la Risoluzione 22 dicembre 2016, n. 119/E, rispondendo ad un interpello, che ha altresì chiarito come i relativi costi siano assimilabili alle esternalizzazioni “extra muros”, vale a dire alle attività di ricerca commissionate a terzi, per le quali il bonus compete nella misura del 50% delle spese documentabili.

Il credito R&S
Come è noto, il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, istituito dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, è pari al 25% delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La misura è elevata al 50% solo per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca cosiddetti extra-muros, che si riferiscono a contratti di ricerca con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, nonché con le start-up innovative.
Rientrano fra le spese per il “personale altamente qualificato” e, quindi, danno diritto al credito nella misura doppia rispetto al normale:
- i costi per il personale dipendente dell'impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali e
- i costi per il personale in rapporto di collaborazione con l'impresa stessa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa beneficiaria.
Con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 27 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni applicative dell'agevolazione in esame.

La questione controversa
Nel caso che ha dato luogo alla Risoluzione in rassegna, un'impresa ha chiesto di conoscere se i costi sostenuti per i test e le prove di laboratorio commissionati a terzi potessero essere qualificati come eleggibili ai fini del credito per ricerca e sviluppo e, in caso affermativo, a quale tipologia di spese agevolate potessero essere ricondotti.
Al fine di poter compiutamente definire l'ambito oggettivo di applicazione della misura agevolativa, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario acquisire il parere del Ministero dello Sviluppo economico. Questo si è espresso in senso favorevole al contribuente, riconoscendo che “i test e le prove di laboratorio delle ‘mescole e prodotti in gomma' sviluppati dall'interpellante sono parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi ‘mescole e prodotti in gomma' e, come essi, dovrebbero probabilmente rientrare tra le attività di ricerca ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145”.
In merito alla corretta classificazione dei relativi costi, l'Agenzia ha ritenuto - condividendo anche su questo aspetto l'orientamento espresso dal Mise - che gli stessi possono essere ricondotti a quelli indicati dall'art. 3, comma 6, lett. c), del del D.L. n. 145/2013. Si tratta, in particolare, dei costi riferiti ad attività assimilabili alle esternalizzazioni “extra muros”, ovvero ad attività di ricerca commissionate a terzi, per le quali spetta il credito d'imposta nella misura rafforzata del 50% delle spese documentabili.
Al riguardo, si ricorda che con la Legge di bilancio per il prossimo anno è stata disposta la proroga ed il potenziamento del tax credit per ricerca e sviluppo. Le aziende potranno usufruire, infatti, di un credito d'imposta in misura pari al 50% da applicare ad un tetto di spesa in ricerca e sviluppo - senza alcuna distinzione in base alla tipologia dei costi – entro il limite di 20 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2020.


© RIPRODUZIONE RISERVATA