Medicina e Ricerca

LIMITI CONTRATTUALI ALLE DIREZIONI

LA DOMANDA

Da anni ricopro l'incarico di direttore della struttura complessa gestione del personale e dallo scorso anno anche, ad interim, quello degli affari generali. In seguito ad alcuni pensionamenti e alle note difficoltà finanziarie delle aziende sanitarie, il direttore generale mi ha informalmente anticipato che avrebbe intenzione di conferirmi una terza struttura. Vorrei sapere se è possibile contrattualmente e se non c'è un limite nonché se ho diritto a una integrazione retributiva.
(O.P.)

La situazione rappresentata è divenuta piuttosto frequente negli ultimi tempi, soprattutto nei confronti della dirigenza amministrativa, senz'altro più esposta a revisioni organiche e ristrutturazioni varie. Il contratto collettivo prevede formalmente l'incarico ad interim (o "a scavalco" che dir si voglia). Infatti, l'articolo 18, comma 8, del Ccnl 8 giugno 2000 stabilisce che «le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico». Dal testo si possono dedurre un paio di princìpi applicativi. Il primo è che lo strumento dell'interim deve necessariamente essere di breve periodo ("temporaneamente") e dovrebbe, anzi, presumere l'assenza o l'impedimento del titolare e non la vacanza del posto. Il secondo è che la clausola contrattuale, utilizzando il singolare, prevede implicitamente che l'interim possa scattare per una sola struttura addizionale. A queste motivazioni di natura giuridica mi sento di aggiungere anche la ragionevolezza e il buon senso: come si può pensare che venga garantita l'efficacia dell'azione amministrativa affidando tre o più strutture (probabilmente con linee di attività molto diverse tra di loro) alla stessa persona fisica? Per l'incarico aggiuntivo il contratto non prevede alcuna retribuzione aggiuntiva ma nulla impedisce all'azienda sanitaria di definire all'interno del regolamento sul conferimento degli incarichi dirigenziali - previa concertazione con le Oo.Ss. - uno strumento con il quale remunerare l'indubbia maggiore responsabilità e il cumulo di carichi di lavoro. L'Aran suggerisce di agire sulla retribuzione di risultato ma, a mio parere, si può anche prevedere una quota percentuale della retribuzione di posizione stabilita per l'incarico scoperto; in ambedue i casi il bilancio dell'azienda non viene a essere coinvolto perché entrambe le soluzioni pescano dai rispettivi fondi contrattuali.
(Stefano Simonetti)

Da anni ricopro l'incarico di direttore della struttura complessa gestione del personale e dallo scorso anno anche, ad interim, quello degli affari generali. In seguito ad alcuni pensionamenti e alle note difficoltà finanziarie delle aziende sanitarie, il direttore generale mi ha informalmente anticipato che avrebbe intenzione di conferirmi una terza struttura. Vorrei sapere se è possibile contrattualmente e se non c'è un limite nonché se ho diritto a una integrazione retributiva.
(O.P.)

La situazione rappresentata è divenuta piuttosto frequente negli ultimi tempi, soprattutto nei confronti della dirigenza amministrativa, senz'altro più esposta a revisioni organiche e ristrutturazioni varie. Il contratto collettivo prevede formalmente l'incarico ad interim (o "a scavalco" che dir si voglia). Infatti, l'articolo 18, comma 8, del Ccnl 8 giugno 2000 stabilisce che «le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico». Dal testo si possono dedurre un paio di princìpi applicativi. Il primo è che lo strumento dell'interim deve necessariamente essere di breve periodo ("temporaneamente") e dovrebbe, anzi, presumere l'assenza o l'impedimento del titolare e non la vacanza del posto. Il secondo è che la clausola contrattuale, utilizzando il singolare, prevede implicitamente che l'interim possa scattare per una sola struttura addizionale. A queste motivazioni di natura giuridica mi sento di aggiungere anche la ragionevolezza e il buon senso: come si può pensare che venga garantita l'efficacia dell'azione amministrativa affidando tre o più strutture (probabilmente con linee di attività molto diverse tra di loro) alla stessa persona fisica? Per l'incarico aggiuntivo il contratto non prevede alcuna retribuzione aggiuntiva ma nulla impedisce all'azienda sanitaria di definire all'interno del regolamento sul conferimento degli incarichi dirigenziali - previa concertazione con le Oo.Ss. - uno strumento con il quale remunerare l'indubbia maggiore responsabilità e il cumulo di carichi di lavoro. L'Aran suggerisce di agire sulla retribuzione di risultato ma, a mio parere, si può anche prevedere una quota percentuale della retribuzione di posizione stabilita per l'incarico scoperto; in ambedue i casi il bilancio dell'azienda non viene a essere coinvolto perché entrambe le soluzioni pescano dai rispettivi fondi contrattuali.
(Stefano Simonetti)

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