Medicina e ricerca

SOSPENSIONE E PERIODO RESIDUALE

LA DOMANDA

Sono il Direttore delle Risorse umane di una Azienda Usl e mi trovo di fronte a un caso complicatissimo sul quale vorrei confrontarmi con voi. A un nostro medico è stata irrogata la sanzione disciplinare di due mesi di sospensione che ha iniziato a scontare il 1° novembre scorso. Per lo stesso fatto l'Ordine dei medici ha aperto un parallelo procedimento disciplinare che si è concluso con un mese di sospensione dall'Albo professionale ma la decorrenza di tale sanzione è dal 15 dicembre. In pratica le due sospensioni si sovrappongono anche se quella dell'Ordine è di minore durata. Partendo dal presupposto che il dirigente non possa lavorare, il mio problema è come considerare giuridicamente il periodo residuale (cioè dal 1° al 15 gennaio, dato che per la prima metà della sanzione ordinistica l'assenza dal servizio è assorbita dalla sanzione aziendale). Avevo pensato al collocamento in ferie d'ufficio ma non sono convinto.
(B.L.)

È scontato che nel periodo in cui il medico è sospeso dall'albo professionale lo stesso non può esercitare la professione in alcun modo; se è dipendente di azienda sanitaria deve essere interrotto il rapporto di lavoro. Qualunque soluzione alternativa comporterebbe la violazione dell'articolo 348 del codice penale con il concorso evidente dell'Azienda. La fruizione delle ferie non credo risolva il problema perché il rapporto di lavoro - con tutte le sue caratteristiche - non viene interrotto. Potrebbe essere adibito a funzioni diverse per 15 giorni ma costituirebbe una astrusa novazione oggettiva del contratto individuale poco plausibile. Come poco plausibile sarebbe la determinazione di considerare la perdita momentanea dell'iscrizione all'albo come giusta causa di recesso. Penso a questo punto che l'unica soluzione sia quella di considerare il dirigente sospeso temporaneamente per impossibilità sopravvenuta della prestazione a lui imputabile (la mancanza di un requisito indispensabile per l'assunzione), utilizzando il principio di cui all'articolo 1256, secondo comma del codice civile: è una sospensione atipica ma rispetto alle alternative è quella di maggior buon senso.
(Stefano Simonetti)

Sono il Direttore delle Risorse umane di una Azienda Usl e mi trovo di fronte a un caso complicatissimo sul quale vorrei confrontarmi con voi. A un nostro medico è stata irrogata la sanzione disciplinare di due mesi di sospensione che ha iniziato a scontare il 1° novembre scorso. Per lo stesso fatto l'Ordine dei medici ha aperto un parallelo procedimento disciplinare che si è concluso con un mese di sospensione dall'Albo professionale ma la decorrenza di tale sanzione è dal 15 dicembre. In pratica le due sospensioni si sovrappongono anche se quella dell'Ordine è di minore durata. Partendo dal presupposto che il dirigente non possa lavorare, il mio problema è come considerare giuridicamente il periodo residuale (cioè dal 1° al 15 gennaio, dato che per la prima metà della sanzione ordinistica l'assenza dal servizio è assorbita dalla sanzione aziendale). Avevo pensato al collocamento in ferie d'ufficio ma non sono convinto.
(B.L.)

È scontato che nel periodo in cui il medico è sospeso dall'albo professionale lo stesso non può esercitare la professione in alcun modo; se è dipendente di azienda sanitaria deve essere interrotto il rapporto di lavoro. Qualunque soluzione alternativa comporterebbe la violazione dell'articolo 348 del codice penale con il concorso evidente dell'Azienda. La fruizione delle ferie non credo risolva il problema perché il rapporto di lavoro - con tutte le sue caratteristiche - non viene interrotto. Potrebbe essere adibito a funzioni diverse per 15 giorni ma costituirebbe una astrusa novazione oggettiva del contratto individuale poco plausibile. Come poco plausibile sarebbe la determinazione di considerare la perdita momentanea dell'iscrizione all'albo come giusta causa di recesso. Penso a questo punto che l'unica soluzione sia quella di considerare il dirigente sospeso temporaneamente per impossibilità sopravvenuta della prestazione a lui imputabile (la mancanza di un requisito indispensabile per l'assunzione), utilizzando il principio di cui all'articolo 1256, secondo comma del codice civile: è una sospensione atipica ma rispetto alle alternative è quella di maggior buon senso.
(Stefano Simonetti)

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