Medicina e ricerca

UNIFICAZIONE DELLE FUNZIONI DIRETTIVE

LA DOMANDA

In alcune aziende ospedaliere della nostra Regione, anche se con un ritardo di un anno e mezzo, si sta ponendo il problema della corretta applicazione della novazione introdotta dall'articolo 15, comma 13, lettera f-bis), della legge 135/2012 (cosiddetta spending review) relativa all'unificazione delle funzioni di direttore sanitario e direttore medico di presidio ospedaliero nelle aziende costituite da un solo presidio. Una associazione di categoria sostiene che, dove esiste un direttore medico di presidio ospedaliero a seguito di procedura ex Dpr 484/1997, lo stesso debba essere nominato automaticamente Direttore sanitario aziendale. Tale interpretazione appare, in realtà, in palese contrasto con i principi degli articoli 3 e 3-bis del Dlgs 502/1992, che assegnano al direttore generale il potere di nominare il direttore sanitario aziendale, così come il direttore amministrativo. Se, al contrario, prevale la tesi opposta, ciò dovrebbe determinare la soppressione della unità operativa complessa di direzione medica di presidio ospedaliero e la conseguente ricollocazione del titolare della stessa secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
(N.P.)


Premesso che il comma 13 in questione ha destato non poche perplessità (vedi, in proposito, l'articolo sul n. 2 del 2013 della Rivista, pag. 14), l'unico modo di applicare la disposizione della legge n. 135 è quella di sopprimere la struttura e il posto organico di direzione medica di presidio e affidarne le funzioni ad interim al Direttore sanitario. Per la soppressione vanno seguite le regole contrattuali e al dirigente interessato si applicano le garanzie dell'articolo 40 del contratto del 2000. L'interpretazione suggerita dall'associazione di categoria è priva di fondamento perché violerebbe in modo palese il Dlgs n. 502. Benché l'emendamento introdotto dalla legge n. 135 sia una integrazione dell'articolo 3, comma 7, del Dlgs n. 502, la novella va coordinata con il resto del decreto che - in materia di requisiti e di nomina del direttore sanitario aziendale - altrimenti non avrebbe più senso. La locuzione del comma 13 «unico soggetto avente i requisiti di legge» si deve intendere che - in quelle realtà aziendali - il Direttore sanitario deve possedere ambedue i requisiti.
(Stefano Simonetti)

In alcune aziende ospedaliere della nostra Regione, anche se con un ritardo di un anno e mezzo, si sta ponendo il problema della corretta applicazione della novazione introdotta dall'articolo 15, comma 13, lettera f-bis), della legge 135/2012 (cosiddetta spending review) relativa all'unificazione delle funzioni di direttore sanitario e direttore medico di presidio ospedaliero nelle aziende costituite da un solo presidio. Una associazione di categoria sostiene che, dove esiste un direttore medico di presidio ospedaliero a seguito di procedura ex Dpr 484/1997, lo stesso debba essere nominato automaticamente Direttore sanitario aziendale. Tale interpretazione appare, in realtà, in palese contrasto con i principi degli articoli 3 e 3-bis del Dlgs 502/1992, che assegnano al direttore generale il potere di nominare il direttore sanitario aziendale, così come il direttore amministrativo. Se, al contrario, prevale la tesi opposta, ciò dovrebbe determinare la soppressione della unità operativa complessa di direzione medica di presidio ospedaliero e la conseguente ricollocazione del titolare della stessa secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
(N.P.)


Premesso che il comma 13 in questione ha destato non poche perplessità (vedi, in proposito, l'articolo sul n. 2 del 2013 della Rivista, pag. 14), l'unico modo di applicare la disposizione della legge n. 135 è quella di sopprimere la struttura e il posto organico di direzione medica di presidio e affidarne le funzioni ad interim al Direttore sanitario. Per la soppressione vanno seguite le regole contrattuali e al dirigente interessato si applicano le garanzie dell'articolo 40 del contratto del 2000. L'interpretazione suggerita dall'associazione di categoria è priva di fondamento perché violerebbe in modo palese il Dlgs n. 502. Benché l'emendamento introdotto dalla legge n. 135 sia una integrazione dell'articolo 3, comma 7, del Dlgs n. 502, la novella va coordinata con il resto del decreto che - in materia di requisiti e di nomina del direttore sanitario aziendale - altrimenti non avrebbe più senso. La locuzione del comma 13 «unico soggetto avente i requisiti di legge» si deve intendere che - in quelle realtà aziendali - il Direttore sanitario deve possedere ambedue i requisiti.
(Stefano Simonetti)

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