Medicina e ricerca

DIPENDENTI: INCARICHI DI FINE LAVORO

LA DOMANDA

Alla luce del comma 16-ter dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, un direttore medico di presidio ospedaliero, dopo il collocamento a riposo d'ufficio, può fare il direttore sanitario di una clinica privata accreditata con il Ssn, sita nell'ambito territoriale dell'azienda Usl in cui ha lavorato? Cosa si intende per «potere autoritativo o negoziale» esercitato per conto della Pa? Altro caso: l'ex direttore della struttura complessa contabilità e bilancio, collocato a riposo da pochi mesi, dopo alcuni giorni è andato a ricoprire il posto di direttore di una azienda pubblica di servizi alla persona, che ha posti letto convenzionati con la nostra Asl. In tutti e due i casi abbiamo forti perplessità.
(M.T.)

Il comma 16-ter è stato aggiunto alla fine dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 da parte della legge 190/2012 che, come è noto, riguarda la prevenzione della corruzione e della illegalità. Questa premessa è necessaria per comprendere le intenzioni del legislatore che ha introdotto tale divieto, comunemente definito pantouflage o revolving doors. La ratio della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001 non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge 190/2012 e, conseguentemente, i due casi rappresentati dal quesito rientrano pienamente nella prescrizione . Naturalmente il nocciolo della questione è l'interpretazione della locuzione «potere autoritativo o negoziale». A tale scopo non troviamo supporto nelle circolari della Funzione pubblica né in specifici Faq dell'Anac e il tema non viene affrontato nemmeno dall'Intesa in Conferenza unificata del 24 luglio 2013, per cui dobbiamo ricorrere al diritto positivo per cercare di comprendere il contenuto di tale "potere". La norma che più si presta a definire la questione è la declaratoria della figura del pubblico ufficiale secondo l'articolo 357 del Cp. Infatti nel testo della norma si legge «agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». È evidente che dopo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro era doveroso aggiungere alla formulazione la parola "negoziale". Riguardo alla natura e ai contenuti del potere autoritativo, secondo la giurisprudenza non è soltanto quello coercitivo, ma vi rientrano tutte le attività che sono comunque esplicazione di un potere discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova su di un piano non paritetico rispetto alla pubblica amministrazione. In conclusione l'esercizio di "poteri autoritativi" dovrebbe coincidere con la nozione stessa del pubblico ufficiale con la conseguenza che le due fattispecie del quesito rientrano nella previsione del comma 16-ter essendo stati in servizio indiscutibilmente pubblici ufficiali.
(Stefano Simonetti)

Alla luce del comma 16-ter dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, un direttore medico di presidio ospedaliero, dopo il collocamento a riposo d'ufficio, può fare il direttore sanitario di una clinica privata accreditata con il Ssn, sita nell'ambito territoriale dell'azienda Usl in cui ha lavorato? Cosa si intende per «potere autoritativo o negoziale» esercitato per conto della Pa? Altro caso: l'ex direttore della struttura complessa contabilità e bilancio, collocato a riposo da pochi mesi, dopo alcuni giorni è andato a ricoprire il posto di direttore di una azienda pubblica di servizi alla persona, che ha posti letto convenzionati con la nostra Asl. In tutti e due i casi abbiamo forti perplessità.
(M.T.)

Il comma 16-ter è stato aggiunto alla fine dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 da parte della legge 190/2012 che, come è noto, riguarda la prevenzione della corruzione e della illegalità. Questa premessa è necessaria per comprendere le intenzioni del legislatore che ha introdotto tale divieto, comunemente definito pantouflage o revolving doors. La ratio della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001 non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge 190/2012 e, conseguentemente, i due casi rappresentati dal quesito rientrano pienamente nella prescrizione . Naturalmente il nocciolo della questione è l'interpretazione della locuzione «potere autoritativo o negoziale». A tale scopo non troviamo supporto nelle circolari della Funzione pubblica né in specifici Faq dell'Anac e il tema non viene affrontato nemmeno dall'Intesa in Conferenza unificata del 24 luglio 2013, per cui dobbiamo ricorrere al diritto positivo per cercare di comprendere il contenuto di tale "potere". La norma che più si presta a definire la questione è la declaratoria della figura del pubblico ufficiale secondo l'articolo 357 del Cp. Infatti nel testo della norma si legge «agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». È evidente che dopo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro era doveroso aggiungere alla formulazione la parola "negoziale". Riguardo alla natura e ai contenuti del potere autoritativo, secondo la giurisprudenza non è soltanto quello coercitivo, ma vi rientrano tutte le attività che sono comunque esplicazione di un potere discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova su di un piano non paritetico rispetto alla pubblica amministrazione. In conclusione l'esercizio di "poteri autoritativi" dovrebbe coincidere con la nozione stessa del pubblico ufficiale con la conseguenza che le due fattispecie del quesito rientrano nella previsione del comma 16-ter essendo stati in servizio indiscutibilmente pubblici ufficiali.
(Stefano Simonetti)

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