Sentenze
Cassazione: giro di vite sulle indennità per i medici del Ssn
di Paola Ferrari
Il Dpcm 8 marzo 2001, art. 1, lett. b), laddove prevede il riconoscimento di «una anzianità di servizio e di esperienza professionale» nell’ambito dell’attività prestata nel Ssn, reca «una previsione di stretta interpretazione, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva; esso non consente il riconoscimento del periodo prestato durante il rapporto convenzionale ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione variabile e dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro». Lo chiarisce la sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 6015/2015 del 25 marzo, destinata a indicare la rotta in centinaia di cause pendenti su questo tema.
La normativa prevedeva che ai medici in regime di convenzione a quella data e che abbiano poi provveduto a instaurare il rapporto d’impiego subordinato, fosse riconosciuto il periodo in convenzione utile come retribuzione individuale di anzianità, ai fini giuridici ed economici, e a valere dall’atto dell’inquadramento, quanto «già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza».
Il caso. Una dottoressa in servizio presso l’Asl di Agrigento con contratto a tempo indeterminato e inquadrata a decorrere dal 13 settembre 2000, nell’ex 1° livello dirigenziale, rivendicò sulla base dell’attività pregressa, il riconoscimento, con decorrenza dall’inquadramento in ruolo, dell’indennità di posizione variabile e delle differenze retributive per indennità di esclusività tra la fascia stipendiale «sino a cinque anni», nella quale era stata inserita quale dirigente (art. 5, comma 3, Ccnl 8 giugno 2000), nonché la successiva fascia stipendiale «tra cinque e quindici anni».
Gli ermellini, respingendo le richieste hanno fornito una lucida interpretazione:
a) il trattamento minimo dell’indennità di posizione variabile si consegue al compimento del quinto anno nella qualifica di dirigente medico e previa verifica del Collegio tecnico (art. 3 e art. 4, comma 2, Ccnl), presupposti insussistenti nel caso in esame;
b) l’indennità di esclusività (introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dall’art. 5 Ccnl) compete in misura differenziata a seconda dell’esperienza maturata dal dirigente, con esclusione del periodo di servizio prestato in regime di convenzione. Ciò si deduce, secondo la Cassazione, dalla lettura dell’art. 12 Ccnl: «con riferimento alle norme in cui è richiesta una esperienza professionale, si deve intendere: ... b) ai fini dell’applicazione degli artt. 3 e 5 Ccnl, l’anzianità complessiva maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto», così evidenziando la volontà delle parti sociali di escludere le esperienze professionali acquisite durante il servizio prestato in regime di convenzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA