Sentenze
All’avvocato dipendente Pa spetta il rimborso della tassa per l’iscrizione nel registro speciale
di Giampaolo Piagnerelli
All'avvocato dipendente dell'amministrazione spetta il rimborso di quanto versato al Consiglio dell'ordine degli avvocati come tassa per l'iscrizione nell'elenco speciale, annesso all'albo di appartenenza e riguardante gli avvocati degli enti pubblici. Questo in estrema sintesi il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 7776/2015 .
La vicenda. La Corte si è trovata alle prese con una richiesta di rimborso avanzata da un legale relativamente alla richiamata tassa d'iscrizione per il periodo dal 1989 al 2002. Contro tale pretesa l'Inps aveva espresso il proprio diniego ritenendo che la tassa non sarebbe stata compresa nell'indennità di toga così come chiarito nel parere 1/2007 della sezione di controllo della Corte dei conti della Regione Sardegna. La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto di poter condividere tale principio dovendo considerare il rapporto avvocato/pubblica amministrazione alla stregua del contratto di mandato così come previsto dall'articolo 1719 del codice civile. La norma prevede espressamente che il mandante (in questo caso l'ente pubblico) sia tenuto a mantenere indenne il mandatario (il legale) da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari per espletare la professione.
La sentenza del Consiglio di Stato. Peraltro si legge nella sentenza come già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3928/2007 avesse affermato che il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso Albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense fosse nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e come tale rimborsabile da quest'ultimo, non rientrando nè nella disciplina positiva dell'indennità di toga a carattere retributivo, nè attenendo a spese sostenute nell'interesse della persona quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense.
Il principio di diritto. I Supremi giudici hanno così espresso il principio di diritto secondo cui «il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'articolo 1719 del codice civile, secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari».
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