Sentenze

Commissariamento dell’Iss bocciato dal Tar Lazio: «Nessun disavanzo di competenza nel biennio 2011-12»

di Lucilla Vazza

«Il commissariamento presuppone profili di criticità dell'ente tali - sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale - da non poter essere recuperate con strumenti di gestione ordinari e la minaccia di dissesto concreta ed effettiva. Nel caso di Iss, in base alla valutazione complessiva delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie risultanti dai Rendiconti dell'Istituto per gli anni 2011 e 2012 non emerge una situazione di crisi tale da non poter assicurare l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero non consentire all'ente di fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi». È questo il passaggio chiave in cui il Tribunale amministrativo regionale del Lazio spiega perché il commissariamento dell'Iss disposto dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin nel settembre del 2014 sia stato ingiustificato. La sentenza 2013/2016 della Sezione III quater del Tar Lazio accoglie dunque parzialmente il ricorso degli ex consiglieri d'amministrazione Paolo di Loreto e Alessandro Cosmi contro i ministeri della Salute e dell'Economia, e l'attuale presidente dell'Iss, Walter Ricciardi. Il ricorso aveva come obiettivo l'annullamento dell'atto di commissariamento (e degli atti che ne conseguono) e il risarcimento danni.

I giudici, nella camera di consiglio del 1° dicembre scorso, hanno dovuto verificare che vi fossero i presupposti applicativi contenuti nell’articolo 15, comma 1-bis del Dl 98/2011, che dispone il commissariamento dell’ente nel caso vi fosse una«situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi» e, quindi nel 2011 e 2012. E sulla base della relazione del prof. Galeotti incaricato di verificare sulla base di un analitico esame delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha testualmente affermato che «non appare quindi sussistere in capo all'Istituto Superiore di Sanità negli anni 2011 e 2012 la situazione di disavanzo di competenza così come definito dalle disposizioni normative vigenti e dalle circolari richiamate in atti quali presupposti applicativi della misura decadenziale ex art.15, comma 1 bis D.L. n.98/2011 convertito in L. n.111/2011».

Per i giudici, però, «non può essere in alcun modo negata la sussistenza di un comportamento colposo in capo ai citati ministeri in quanto il contestato commissariamento è stato adottato in palese violazione delle circolari del ministero dell'Economia e delle Finanze che avevano individuato i presupposti per poter ritenere sussistente una situazione di disavanzo di competenza». Ciononostante, si legge nella sentenza, per quanto riguarda l'impugnazione dell'atto «deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse», considerando che oggi il commissariamento si è concluso e il Cda è stato rinnovato. Accolta invece, seppure in parte, la richiesta di risarcimento. I giudici amministrativi condannano, infatti, i due dicasteri «in solido» a risarcire i consiglieri ricorrenti per gli emolumenti non corrisposti durante il periodo contestato e a pagare le spese legali per complessivi 12 mila euro.


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