Sentenze

Vanno restituite le tasse universitarie che sforano il tetto del 20% dei finanziamenti ricevuti

di Andrea Alberto Moramarco

La normativa sulla tassazione studentesca ha natura vincolante: il gettito totale delle tasse recepito da ogni ateneo non può essere superiore al 20% di quanto ricevuto dallo Stato come Fondo di finanziamento ordinario. E tale soglia non può essere aumentata dai singoli atenei in conseguenza del progressivo taglio ai finanziamenti statali. Questo è quanto emerge dalla sentenza 1095 del 17 marzo del Consiglio di Stato che - confermando quanto già disposto in primo grado- ha chiuso la vicenda che ha coinvolto l'università di Pavia, tenuta adesso alla restituzione d'ufficio di quanto indebitamente versato dagli studenti nell’anno 2010, ovvero circa 1 milione e 700mila euro.

La denuncia dell'Udu. La questione era stata sollevata dall'Udu (Unione degli universitari) che, assieme a 21 studenti iscritti all'Università di Pavia, aveva impugnato la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ateneo pavese del febbraio 2010, relativa all'adeguamento della contribuzione studentesca, che di fatto violava l'articolo 5 del Dpr 306/1997 – di attuazione della legge 59/1997 - secondo il quale la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato. Ebbene, per l'anno 2010 tale limite era stato superato con una eccedenza del 1,331%.
L'università di Pavia si difendeva ritenendo che la disposizione regolamentare che poneva tale proporzione doveva essere considerata incostituzionale in quanto, in sostanza, lesiva dell'autonomia finanziaria delle Università sancita dall'articolo 33 della Costituzione. Il meccanismo previsto dall'articolo 5 del Dpr 306/1997 ancorava di fatto il computo della contribuzione studentesca all'entità dei finanziamenti ricevuti dallo Stato. E con la diminuzione progressiva dei finanziamenti alle università non vi era per gli atenei la possibilità di attingere ai contribuiti degli studenti nel rispetto del principio di progressività, con danno all'efficienza del servizio.

La decisione del Tar. In primo grado il Tar aveva dichiarato inammissibile la tesi dell'incostituzionalità paventata dall'università, in quanto la censura riguardava il contenuto concreto del regolamento di delegificazione e, ad ogni modo, spetta allo Stato «la fissazione di un tetto massimo alla contribuzione, nel rispetto del quale continua ad esercitarsi l'autonomia universitaria, tenuta a collocare il livello contributivo all'interno della forcella così indicata»; mentre la progressiva diminuzione dei fondi costituisce «una circostanza di fatto, inidonea ad incidere sulla legittimità della previsione normativa contestata».

La conferma del Consiglio di Stato. Nel frattempo, con il Dl 95/2012 (Spending review) adottato dal Governo Monti veniva modificata la formula di calcolo dell'indicatore, prevedendo l'esclusione delle tasse pagate dagli studenti fuoricorso dal computo del gettito complessivo. Così l'ateneo, oltre a reiterare la richiesta di incostituzionalità, chiedeva anche l'applicazione al caso di specie di questa nuova normativa.
Tuttavia, anche in appello il verdetto non cambia. Per i giudici di Palazzo Spada, in primo luogo, la normativa introdotta nel 2012 non può trovare applicazione per via del suo contenuto chiaramente innovativo, che non può valere per il passato. In secondo luogo, poiché la disciplina oggetto di contestazione è contenuta in un atto regolamentare e quindi «non è suscettibile di essere sottoposto al vaglio di costituzionalità».
Ad ogni modo, il Collegio sottolinea l'assenza di una qualsiasi violazione dell'autonomia finanziaria delle università. E ciò in quanto, sul piano formale, l'articolo 33 della Costituzione «non impedisce che la regolazione della materia avvenga mediante un regolamento di delegificazione». Sul piano sostanziale, invece, «rientra nella competenza dello Stato fissare un tetto massimo alla contribuzione nel cui ambito può esplicarsi l'autonomia delle università», fermo restando che ben può lo Stato imporre un limite all'obbligo di contribuzione degli studenti e ancorarlo all'entità del finanziamento pubblico.

Le reazioni dell’Udu. Più che soddisfatto della sentenza si è mostrato Jacopo Dionisio, coordinatore nazionale dell'Unione degli universitari, il quale, in attesa dell'esito di altri ricorsi analoghi, critica le università italiane responsabili del crollo delle iscrizioni, valutato come «diretta conseguenza dell'aumento vertiginoso delle tasse universitarie». Per il coordinatore dell'Udu, infatti, «l'università italiana sta morendo, e ancora una volta, con questa sentenza, si dimostra la responsabilità diffusa di questo processo, in capo anche agli atenei, che ha portato gli studenti ad essere i principali soggetti penalizzati».
Bersaglio è anche la riforma del 2012: «questa sentenza – si legge nel comunicato - è una bocciatura politica evidente per il Governo Monti, che, scardinando il vincolo del 20%, ha deformato la proporzione tra contribuzione studentesca e finanziamenti pubblici. Utilizzando il precedente criterio di calcolo, nel 2014 la contribuzione studentesca ha rappresentato ben il 23,41% del Ffo. A seguito di questa bocciatura politica per l'attuale legge in vigore, ribadiamo la nostra richiesta all'attuale Governo di rivedere radicalmente la normativa, andando nella direzione di una contribuzione più equa, che passa necessariamente attraverso un abbassamento sostanziale e generale delle tasse pagate dagli studenti».


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