Sentenze

Perché il Tar ha detto sì al “See&treat”: la scheda Ipasvi

Gli infermieri sono formati adeguatamente, hanno esperienza, capacità e un livello tale di responsabilità, anche penale nel caso, che il modello di assistenza negli ambulatori infermieristici see&treat previsto nel Lazio non solo è lecito, ma serve a migliorare il servizio, accorciare le liste di attesa e soddisfare con più efficienza i bisogni dei cittadini.
Le ragioni della richiesta, ritenute tutte infondate dal Tar, erano la non presenza né vicinanza di medici agli ambulatori infermieristici, il fatto che il medico non può validare a posteriori il percorso valutativo e terapeutico delineato dall'infermiere perché la norma lo ritiene responsabile solo degli atti compiuti sotto la sua supervisione, che con il See&Treat sono delegate alla diagnosi e alla cura degli infermieri alcune complicate patologie che sarebbe più opportuno affrontare con la supervisione medica.

Nulla di tutto ciò ha sentenziato il Tar.

E questo perché:
- al servizio si accede dopo il passaggio per il “triage”, svolto da personale infermieristico con il compito di “definire la priorità di cura sulla base delle necessità fisiche, di sviluppo psicosociali, sulla base di fattori che determinano il ricorso alle cure e compatibilmente con l'andamento del flusso all'interno della struttura”. E se fino dal triage del paziente, è impegnato personale infermieristico che lo classifica secondo un codice di priorità assistenziale, l'obiezione secondo i giudici è contraddittoria nella contestazione della capacità e della competenza con il correlato livello di responsabilità che incombono agli infermieri assegnati al servizio See and Treat;
- la responsabilità dell'infermiere è confermata dalla Cassazione penale che osserva come anche “L'infermiere del pronto soccorso adibito ad attribuire i codici di priorità (c.d. “triage”) risponde di omicidio colposo qualora il paziente muoia per un ritardato intervento indotto da una sottovalutazione dell'urgenza del caso” (Cassazione penale, sezione IV, 1 ottobre 2014, n. 11601);
- il modello See&Treat prevede che fino dalla individuazione dei casi più urgenti rispetto a quelli minori vi provveda personale “indifferentemente rispetto alla professionalità medica e infermieristica” che può essere compensata dalla notazione che il sistema inglese da cui il modello deriva prevede che il personale dell'area See and Treat sia costituito “dagli operatori più esperti e che comunque abbiano ricevuto una formazione specifica per la patologia di competenza”;
- il processo formativo degli infermieri ha avuto l'obiettivo “di implementare l'appropriatezza clinica/assistenziale/organizzativa e di creare un modello omogeneo per migliorare le prestazioni erogate nell'area Emergenza/Urgenza attraverso lo sviluppo e la certificazione di competenze del personale infermieristico per la valutazione e il trattamento della casistica con problemi di salute minori”. E ha anche precisato che alcuni percorsi formativi sono stati integrati da specialisti;
- dove il paziente rientra in uno dei casi elencati dall'atto che non possono essere assistiti nel See&Treat viene mandato al Pronto Soccorso ordinario, come pure oltre precisato dalla memoria dell'Asl;
- nel caso in cui si individui la necessità di una preventiva visita medica il paziente viene immediatamente trattato dal medico specialista competente presso il Pronto Soccorso;
- nel caso specifico del presidio dove il See&Treat è situato a Roma, facendo il servizio parte della “Casa della Salute” vi si trovano 50 medici specialisti oltre al personale infermieristico e, se fosse necessario il ricovero presso il pronto soccorso, quello attrezzato più vicino è a circa 1 Km presso un ospedale pubblico;
- che agli infermieri non sia attribuita la funzione di diagnosi della malattia si desume dalla stessa delibera dove non si parla mai di questa funzione, ma esclusivamente di “discriminazione iniziale tra casi urgenti e casi non urgenti”, così come effettuato nel triage di un Pronto Soccorso “ordinario” e di cura dei codici bianchi in base all'elenco delle patologie minori individuate dalla stessa delibera;
- la competenza degli infermieri è espressamente prevista dalla legge 251/2000, che all'articolo 1 dispone che : “Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza”;
- e infine secondo i giudici non vale nemmeno l'osservazione dell'Ordine dei medici che ipotizza la responsabilità per falso ideologico del medico che controlla l'operato dell'infermiere, smentita secondo il Tar dal fatto che il medico di Pronto Soccorso è sempre in contatto in via telematica col servizio S&T e che dunque tale supervisione è sempre diretta, costante e contestuale all'intervento infermieristico oltre che dalla presenza nel presidio dei 50 specialisti.


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