Sentenze

Asl tenuta agli interessi se paga in ritardo le ricette spedite dal farmacista

di Giampaolo Piagnerelli

L’Asl è tenuta a corrispondere gli interessi sulla somma corrisposta in ritardo alla farmacia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il tutto naturalmente a condizione che il privato dimostri di aver spedito le ricette in un lasso di tempo preciso. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 27014/2016. La Corte si è trovata alle prese con una sentenza della Corte d'Appello di Bari che di fatto aveva escluso la corresponsione da parte della struttura pubblica delle maggiori somme dovute a titolo di interesse e in particolare su quegli “interessi maturati sulle somme tardivamente pagate dal dì della scadenza convenzionale al dì dell'effettivo pagamento”.

Contro la decisione hanno presentato ricorso per Cassazione gli eredi del farmacista nel frattempo venuto a mancare, ribadendo la legittimità della loro pretesa. E i Supremi giudici hanno dato loro ragione. E' stato evidenziato, infatti, che la previsione ex lege della data entro la quale uno dei contraenti è tenuto ad adempiere alla propria prestazione e il carattere pecuniario della relativa obbligazione valgono a costituire automaticamente in mora il convenuto. Si legge espressamente nella sentenza che deve essere rispolverato l'antico brocardo latino secondo cui dies interpellat pro homine. Il debitore, cioè, è costituito in mora per la semplice presenza di un termine, così l'obbligo di corrispondere gli interessi compensativi sfugge al meccanismo previsto dall'articolo 1219 del codice civile relativo alla costituzione in mora.

I Supremi giudici, poi, a supporto della sentenza hanno evidenziato come il de cuius avesse provato con documentazione ad hoc la circostanza di aver spedito all'Asl le ricette con il prospetto contabile riepilogativo relativamente al periodo marzo 1992-settembre 1992 e che la convenuta azienda sanitaria avesse effettuato i pagamenti con ritardi e più precisamente tra il luglio 1992 e il febbraio 1993. Peraltro i tempi lunghi nell'adempimento erano immediatamente e direttamente imputabili all'Ausl, atteso che la convenuta non era riuscita a dimostrare che l'inadempimento stesso fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a essa non imputabile ex articolo 1228 del codice civile (“Responsabilità per fatto degli ausiliari”). L'errore grossolano commesso dall'azienda sanitaria è stato quello di essersi limitata a negare di essere tenuta al pagamento del debito, anziché contestarne la relativa esistenza mediante la predisposizione di apposito appello incidentale (sul punto si veda anche la sentenza delle Sezioni unite civili n. 7700/2016).


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