Sentenze

Ex specializzandi, non occorre la prova della frequenza continuativa ed esclusiva del corso

di Andrea Alberto Moramarco

Il medico specializzando che, essendosi iscritto a una scuola di specializzazione prima dell'attuazione della direttiva europea che prevedeva la remunerazione per l'attività prestata, domandi il risarcimento del danno per la tardiva attuazione della normativa europea «non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma deve solo provare di avere frequentato un corso di specializzazione senza essere stato remunerato». Tale precisazione arriva dalla Cassazione con la sentenza 5781/2017, depositata ieri.

La questione
Il caso oggetto della decisione dei giudici di legittimità è quello ormai classico che ha coinvolto tantissimi medici specializzandi, che è stato diverse volte affrontato dalla Suprema corte e risolto in senso favorevole agli specializzandi, con condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno in loro favore. In particolare, la questione trae origine dalla tardiva attuazione da parte dell'Italia della direttiva 82/76/CEE, che prevedeva un compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari a partire dal 1983. Tale direttiva è stata trasposta nell'ordinamento interno soltanto con il Dlgs 257/1991, molti anni dopo il termine previsto dalla direttiva europea, ponendo così il problema della mancata remunerazione per tutti coloro che avevano svolto il corso per il conseguimento del diploma di specializzazione nel periodo tra il 1983 e il 1991.

La vicenda
Il caso di specie riguarda numerosi specializzandi che hanno frequentato prima del 1991 corsi di specializzazione presso l'Università di Catania senza ottenere alcuna remunerazione. La domanda degli specializzandi veniva però respinta nel 2001 dal Tribunale e nel 2012 dalla Corte d'appello, in sostanza, perché la richiesta di risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva non era suffragata dalla prova della sussistenza dei presupposti richiesta dalla normativa europea, ovvero la frequenza continuativa ed esclusiva del corso di specializzazione.

Le motivazioni
Il caso arriva all'attenzione della Cassazione che fa chiarezza sulla vicenda affermando l'illegittimità della sentenza di merito laddove impone agli ex specializzandi la prova della continuità ed esclusività del corso frequentato, ovvero i requisiti richiesti dalla norma europea che veniva attuata però soltanto dopo l'inizio del corso. Prima del decreto legislativo di attuazione, infatti, le università erano libere di organizzare i corsi di specializzazione anche senza l'esclusività e il tempo pieno. Perciò, affermano i giudici di legittimità, «sarebbe iniquo pretendere dallo specialista la prova di avere frequentato corsi aventi caratteristiche non richieste dalla legge all'epoca in cui li svolse, e per di più la cui mancata previsione dipendeva proprio dalla renitenza con cui lo Stato diede attuazione agli obblighi comunitari». La circostanza che il medico specializzando abbia frequentato un corso non a tempo pieno percependo una remunerazione, poi, può incidere sulla somma a lui spettante, ma ciò deve essere provato dallo Stato tenuto a risarcire il danno.


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