Sentenze

La Consulta boccia la legge del Piemonte sull’autodiagnostica nelle parafarmacie

di Lucilla Vazza

Alt della Consulta alla legge regionale del 16 maggio 2016, n. 11, che apriva alle parafarmacie la possibilità di utilizzare apparecchiature di autodiagnostica rapida per il rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale. Il motivo? Questa deroga alle parafarmacie abbassa illegittimamente gli standard di tutela della salute dei cittadini.

La legge era stata impugnata dal Governo
Il punto critico era contenuto al comma 2, dove si stabiliva che nei cosiddetti “esercizi di vicinato” «l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale». Una disposizione che andava a integrare l'articolo 10 della legge regionale 21/1991, riguardante “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica”.
Per il Consiglio dei ministri, la norma contrastava «con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute – alla quale è da ricondurre la disciplina del servizio farmaceutico – e viola pertanto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione». E poi risultava incompatibile anche con il Dlgs 153/2009 sui nuovi servizi, che «per garantire adeguate condizioni di sicurezza e di tutela della salute per l'utente, riserva i servizi sanitari afferenti l'impiego di detti dispositivi alle farmacie nell'ambito del Ssn».

Nelle parafarmacie «standard inferiori»
La Consulta ha accolto il rilievo del Governo e bocciato la legge regionale perché il servizio di «tutela della salute» è garantito dalle farmacie ma non dalle parafarmacie. «Il legislatore regionale - afferma la sentenza - con la normativa impugnata avrebbe illegittimamente abbassato gli standard di tutela della salute dei cittadini».


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