Sentenze

Consulta a gamba tesa sugli orari fai-da-te della Basilicata: la Regione non può decidere su riposi e assunzioni extra

di L.Va.

Bocciate le norme della Regione Basilicata che hanno stabilito limiti all'orario di lavoro e ai riposi del personale del servizio sanitario nazionale e che hanno autorizzato le Asl all'assunzione di personale a tempo determinato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 72/2017, depositata oggi, ne ha dichiarato l'illegittimità. Le disposizioni introducono, in realtà, discipline difformi rispetto a quanto disposto dalla normativa nazionale e sono lesive della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile di coordinamento della finanza pubblica.

Le norme avevano previsto un limite massimo di 48 ore settimanali, la possibilità di riposi giornalieri inferiori a undici ore in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o di assenze improvvise che non consentissero di garantire la continuità di assistenza e l'assunzione di personale sanitario a tempo determinato, anche nella forma di lavoro in somministrazione, fino ad una spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nell'anno 2015 per il periodo di assenza del personale dipendente in caso di maternità, malattia, aspettative, benefici, distacchi, comandi e permessi previsti dalla normativa.

La legge della Basilicata era finalizzata a mandare avanti il funzionamento delle sanità del territorio, che sarebbe stato compromesso dalle regole europee sui riposi. Ma il vizio della legge lucana era nell’intervenire su un aspetto riservato al legislatore nazionale, ossia il periodo nel quale calcolare le 48 ore settimanali come tempo massimo di lavoro, spalmato su un arco temporale di 12 mesi e non nei 4 mesi previsti dalla legge nazionale. Deroghe di questo tipo vanno contrattate dall’Aran e dai sindacati.


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