Sentenze

Claims made, le prospettive del sì della Cassazione alla clausola

di Ernesto Macrì (docente Cineas del master in Hospital risk management) e Roberto Ravinale (direttore sinistri Sjham Italia)

Le Sezioni Unite della Cassazione civile, con la sentenza n. 9140 del maggio 2016 si sono pronunciate sulla liceità della clausola claims made, sollevando diversi problemi in ordine, soprattutto, alla compatibilità della clausola con la previsione dell’obbligo di assicurare la responsabilità civile connessa allo svolgimento della attività lavorativa in alcuni settori delle libere professioni, come, per quanto di nostro interesse, degli operatori sanitari.

In estrema sintesi, l’arresto citato ha escluso, ex articolo 1341 del codice civile, la vessatorietà di siffatta clausola, avendo cura di precisare, tuttavia, che in presenza di determinati presupposti può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza, demandandone l’esame a una valutazione, da svolgere, con riguardo alle singole fattispecie portate all’attenzione del giudice di merito, in relazione al concreto assetto negoziale delle singole polizze.

La sentenza in esame ha, di fatto, inaugurato un nuovo fronte, costituito dal richiamo in sede di controllo giudiziale delle claims made sotto la lente del giudizio di meritevolezza di cui all’articolo 1322, comma 2, del codice civile, vieppiù in un ambito in cui è stato posto in evidenza come l’obbligo di assicurazione a carico del professionista è stato previsto anche al pari, se non addirittura preminente, interesse del danneggiato.

Difatti, in questa cornice, secondo la Corte di cassazione - nell’invocazione a quella fonte inesauribile che sembra esser diventata la Costituzione (C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015) - la funzione sociale perseguita dall’assicurazione obbligatoria per i professionisti, non si conclude nel rapporto tra impresa di assicurazione e assicurato, attraverso la salvaguardia degli interessi di quest’ultimo, ma ha di mira anche e soprattutto la tutela della posizione del terzo, che rischierebbe di vedere gravemente compromessa la concreta possibilità di poter soddisfare la propria pretesa risarcitoria, restando esposto al pericolo «che gli effetti della colpevole e dannosa attività della controparte restino, per incapienza del patrimonio della stessa, definitivamente a suo carico» (si veda Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 6 maggio 2016, n. 9140).

Ebbene, all’indomani della sentenza dei giudici di legittimità, le successive pronunce di merito hanno dato riscontri né pacifici né uniformi, lasciando emergere un quadro variegato e niente affatto riconducibile a unità.

Si distinguono, in particolare, due filoni interpretativi: da un lato, quella parte della giurisprudenza che giudica con evidente sfavore il sistema claims made, specialmente in quelle fattispecie in cui la garanzia negoziale è circoscritta tanto sotto il profilo delle richieste risarcitorie pervenute nel periodo di efficacia della polizza, quanto sotto il profilo dei fatti compiuti entro un prestabilito lasso di tempo (cosiddetta claims made mista o spuria) (si veda Tribunale di Roma, sezione XIII, sentenza 25 gennaio 2017); dall’altro lato, un’elaborazione giurisprudenziale che riconosce la meritevolezza della garanzia assicurativa modellata sul sistema claims made (cfr. Tribunale di Napoli, sezione II, sentenza 20 giugno 2016, n. 7807).

In altre parole, è tutt’altro che peregrino il rischio che la sentenza delle sezioni Unite, lasciando ampi margini per una censura, anche di nullità di tale clausola, non in termini generali, ma da valutarsi caso per caso, finisca per diventare un “serbatoio” di argomenti per un giudizio di meritevolezza rimessa all’attività creativa della giurisprudenza, a seconda della concreta regolazione del paradigma di operatività del contratto (cfr. V. Allavena, Meritevolezza delle claims made: il difficile compito dei giudici di merito dopo le sezioni Unite, in Danno e Responsabilità, 2016, 10, 959).

Rimangono ancora alcune considerazioni di fondo.

È evidente che la comprensione del meccanismo assicurativo modellato sul sistema claims made rappresenta uno dei punti focali dell’assicurazione della responsabilità professionale, poiché più di ogni altro è in grado di incidere profondamente sugli effetti della copertura assicurativa.

Difatti, dall’angolo prospettico delle compagnie di assicurazione, il modello claims made, di fronte alla risarcibilità di quel particolare tipo di danni definiti “lungolatenti” - ossia di quelle fattispecie dannose in cui tra l’azione o l’omissione del professionista idonea alla realizzazione del danno e il momento in cui si manifesta l’evento dannoso può intercorrere un lasso di tempo piuttosto rilevante - consente alle compagnie di poter meglio gestire i rischi nel rapporto professionale, ancor di più nell’operatività del nuovo sistema di regolamentazione e sorveglianza del mondo assicurativo dell’Unione europea, Solvency II, che costringerà le Compagnie di assicurazione a un approccio diverso, da un punto di vista attuariale, nei confronti dei rischi di lungo periodo di non idonea previsione. Orbene, è in un simile contesto che dovranno essere verificate alla prova dei fatti le norme contenute nella legge 24/2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) sotto il profilo assicurativo, poiché, nell’ottica dell’obbligo posto a carico solamente delle strutture sanitarie e professionisti sanitari, novità, come quella relativa alla durata della copertura (articolo 11), rischiano di determinare un’ulteriore rarefazione dell’offerta, con un’uscita dal mercato dei pochi players ancora presenti, che finirà, inevitabilmente, per condurre, almeno nel breve-medio periodo, a una lievitazione dei prezzi.

Nell’attuale stadio di transizione per mettere a regime il nuovo assetto normativo, molte delle sfide decisive che pone il nuovo sistema dovranno essere governate attraverso la regolazione settoriale dei decreti attuativi.

Non è facile e per niente semplice per il futuro assetto del mercato assicurativo della Rc professionale sanitaria, riuscire a bilanciare in modo adeguato le diverse soluzioni necessarie a trovare un soddisfacente equilibrio tra i legittimi interessi dei danneggiati a ottenere un completo risarcimento in tempi rapidi, delle imprese di assicurazione di gestire una soluzione assicurativa in termini di sostenibilità finanziaria, dei professionisti di poter contare su una effettiva protezione assicurativa a costi obiettivamente sostenibili.

Ernesto Macrì

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