Sentenze

Risk: linee guida ignorate, per l’anestesista è omicidio colposo

di Patrizia Maciocchi

Neppure la nuova legge sulla responsabilità medica salva l'anestesista che non controlla la corretta ossigenazione del paziente durante un intervento, ignorando le raccomandazioni delle linee guida. E il nesso tra la negligenza del camice bianco e la morte deve considerarsi provato anche se il decesso avviene quasi un mese dopo l'intervento. La Corte di cassazione (sentenza 33770/2017, depositata l’11 luglio) respinge il ricorso di una dottoressa contro la condanna per omicidio colposo, dopo la morte di una paziente dovuta al tempo eccessivo in cui era rimasta in deficit di ossigeno durante un'operazione al setto nasale. L'anestesista aveva “sottovalutato” anche la segnalazione di allarme del macchinario.

Il camice bianco negava però l'esistenza di un nesso causale tra la sofferenza respiratoria e la morte per insufficienza respiratoria, avvenuto 25 giorni dopo l'operazione. Secondo l'imputata la “relazione” tra il suo comportamento e la morte della paziente era stato interrotto da una serie di infezioni sopraggiunte nel reparto di terapia intensiva. L'intempestiva maggiore ossigenazione poteva non essere stata la sola ragione del decesso, e quindi il comportamento del medico doveva essere inquadrato nella colpa lieve, come previsto dalla cosiddetta legge Balduzzi (articolo 3 della legge 189/2012).
Inoltre la difesa contestava il no dei giudici di merito al confronto tra il consulente del Pubblico ministero e quello di parte: un faccia a faccia che, secondo la ricorrente, avrebbe potuto ribaltare le sorti del processo. La Cassazione chiarisce intanto che, per la giurisprudenza di legittimità né i confronti né gli accertamenti del perito hanno un carattere decisivo.
Nello specifico poi la “svolta” non ci sarebbe stata: il consulente di parte aveva dalla sua circostanze “vaghe” mentre il perito del Pm puntava sugli esami (necroscopico e autoptico) per dimostrare la conseguenza fatale della prolungata carenza di ossigeno.
Né il nesso causale poteva essere interrotto, come voleva la difesa, dalla “complicazione” delle infezioni prese nel reparto di terapia intensiva, perché non sono, purtroppo, un imprevisto. Le infezioni non possono – si legge nella sentenza – «costituire il rischio nuovo e incommensurabile del tutto incongruo rispetto alla condotta originaria al quale la giurisprudenza annette valore interruttivo del rapporto di causalità». I giudici ricordano che l'«infezione nosocomiale» è uno dei rischi tipici che va messo in conto quando si resta un tempo non breve nei reparti di terapia intensiva, dove queste “complicazioni” sono tutt'altro che rare a causa delle condizioni di grave deperimento dei pazienti.
Una considerazione che sgombra il campo dall'ipotesi, della “colpa lieve”: il comportamento dell'imputata è stato gravemente negligente. Ma anche volendo prescindere dal grado di colpa, precisano i giudici, l'imputata non ha comunque osservato le “salvifiche” linee guida, le sole che consentono al sanitario di non rispondere penalmente grazie alla colpa lieve. Per i giudici della quarta sezione penale la ricorrente sarebbe colpevole anche alla luce della nuova legge sulla responsabilità medica.
A “inchiodarla” è proprio la mancata osservanza delle linee guida. L'articolo 590-sexies introdotto dall'articolo 6 della legge 24/2017 consente di non punire il medico che rispetta le raccomandazioni delle linee guida anche quando lo fa con imperizia.


© RIPRODUZIONE RISERVATA