Sentenze

Vaccino e malattie: per la Cassazione senza nesso niente risarcimenti

di Saverio Fossati

Niente indennizzo dallo Stato per il vaccino se la perizia esclude il nesso tra questo e una malattia insorta. La Cassazione ha bocciato oggi (sentenza n. 18358) la richiesta di indennizzo avanzata da un padre che asseriva che il figlio avesse contratto l'autismo a seguito del vaccino antipolio Sabin. La Suprema Corte ha confermato in questo modo le conclusioni del tribunale e della Corte d'Appello di Salerno, che a seguito di una perizia tecnica avevano a loro volta respinto la richiesta escludendo il nesso di causalità tra la vaccinazione subita e la malattia.
La sentenza si allinea, in sostanza,ai princìpi espressi dalla Corte di giustizia Ue nella causa C-621/15. E riafferma la fondamentale importanza del nesso di causalità che era stato condensato dalla stessa Cassazione lo scorso febbraio, quando aveva invece riconosciuto il risarcimento proprio perché era stata provata scientificamente la relazione tra vaccino e patologia. La vicenda era partita dalla richieste che il tutore di un bambino aveva presentato al Tribunale come tutore: si trattava della pretesa di un indennizzo dal ministero della Salute e alla Regione Campania, perché veniva avanzata l’ipotesi che il bambino fosse affetto da encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinica con sindrome autistica proprio a causa della terapia vaccinale a lui somministrata.Dopo una prima bocciatura in Tribunale, il perito nominato dalla Corte d’Appello di Salerno aveva però concluso di trovarsi in presenza di una patologia di cui «non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti» e che «non sussistono ad oggi studi epidemilogici definitivi». Su tale conclusione i giudici di appello avevano respinto a loro volta la richiesta del tutore.
Alla fine la Cassazione ha sposato la tesi della Corte d'Appello e ha ritenuto che
nel ricorso non vi fossero elementi decisivi per confutare tale soluzione e che la scienza medica citata dal ricorrente «non consente allo stato di ritenere superata la soglia della mera possibilità teorica della sussistenza di un nesso di causalità».


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