Sentenze
Vaccini e autismo, la Cassazione penale conferma: nessun nesso causale e nessun indennizzo
di Stefano Palmisano*
24 Esclusivo per Sanità24
Tanto tuonò che piovve: i vaccini sono arrivati in Cassazione penale. In realtà, un primo passaggio si era avuto già qualche mese fa, con un processo nel quale era stata condannata un’attivista no vax per procurato allarme, avendo ella inventato e pubblicizzato su manifesti sei metri per tre inesistenti effetti avversi delle vaccinazioni. Ora arriva al Palazzaccio quello che è il primo cavallo di battaglia della propaganda antivaccinista, lo spettro che, a quanto pare, continua ad aggirarsi e a seminar panico per le menti di tanti genitori seguaci della “libera scelta”: il preteso rapporto causale tra vaccinazioni e autismo.
Nell'ordinanza che si commenterà (VI Sez. Pen., n. 2983\2019) in queste brevi note, in verità, la Suprema Corte affronta in maniera marginale quella questione nevralgica, per una semplicissima ragione: gli stessi ricorrenti, ossia i genitori, dopo aver basato la loro azione giudiziaria anche e soprattutto su questo aspetto, di fatto vi rinunciano. Il Supremo Collegio, quindi, non può che prenderne atto e passare alle altre doglianze sottoposte alla sua attenzione.
Ma andiamo con ordine. I genitori di una bambina affetta da autismo sporgono denuncia – querela per due ipotesi di reato: lesioni colpose, affermando che la patologia della bambina sarebbe dovuta alla somministrazione alla stessa di vaccini obbligatori, e abuso d'ufficio, perché la Commissione Medica Ospedaliera aveva in prima istanza riconosciuto un indennizzo ai genitori, ritenendo probabile il nesso causale tra vaccinazioni e infermità della bimba, e successivamente aveva rivisto radicalmente il suo originario parere e annullato, “in autotutela”, i propri provvedimenti con conseguente revoca dell'indennizzo.
Il P.M. chiede l'archiviazione del procedimento: con riferimento alle lesioni per tardività della querela nonché per insussistenza del rapporto di causalità tra vaccinazioni e autismo; in merito, invece, all'abuso d'ufficio, la Pubblica Accusa rileva che quella della Commissione Provinciale era stata una valutazione discrezionale, in quanto tale non prevista dalla norma del codice penale e inidonea, quindi, a far scattare il reato.
I genitori propongono opposizione all'archiviazione, ma già in quella sede rinunciano a contestare in alcun modo la decisione del P.M. sul reato di lesioni; in pratica, la accettano.
Formulano osservazioni critiche solo con riferimento al reato di abuso d'ufficio a carico dei membri della Commissione Medica. Il Gip rigetta interamente anche queste, sulla base di una fondamentale constatazione: la stessa Commissione, nella sua nuova valutazione scientifica e quindi nella decisione di annullare i suoi primi provvedimenti, “si era semplicemente adeguata alle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute”, a loro volta fondate sui “più recenti studi epidemiologici”.
“Conclusivamente”, chiosa la Cassazione nella sua ricostruzione della fase di merito del procedimento, “il Giudice riteneva che su tali basi scientifiche non poteva sostenersi che il provvedimento adottato in autotutela avesse comportato un danno ingiusto”, e aveva, quindi, archiviato.
I genitori ricorrono per Cassazione contro l'archiviazione. Anche in questo caso, il presunto reato di lesioni colpose a danno della bimba consistite nell'aver causato l'autismo di quest'ultima a mezzo delle vaccinazioni resta del tutto fuori dalle questioni sottoposte alla Suprema Corte, per il motivo su citato: i genitori rinunciano a far affermare questo reato. Ergo, non insistono sul teorema della presunta derivazione causale dell’autismo della loro bimba dalle vaccinazioni.
Quanto, invece, all'abuso d'ufficio, il Supremo Collegio sposa in toto le conclusioni del Gip di Milano: “l'annullamento in autotutela del primo provvedimento era stato adottato in conformità alle direttive ministeriali, fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici.”
Per queste e per altre ragioni processuali esposte nel provvedimento, la conclusione della Corte è obbligata: “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.”
Nel 2017 e nel 2018, era toccato alla Cassazione civile affrontare la stessa questione: il preteso legame tra autismo e vaccinazioni. E, in entrambi i casi, aveva perentoriamente rigettato le richieste risarcitorie di genitori di bambini affetti da questa patologia: “non è al momento ipotizzabile una correlazione tra vaccinazione e malattia". Per la sentenza del 2017, il nesso di causalità tra questi ultimi costituisce “una mera possibilità teorica."
E' una ricostruzione ineccepibile: quando si parla di scienza, le conclusioni non possono che essere sempre “allo stato dell'arte”; ossia secondo lo stato delle evidenze scientifiche disponibili a quel momento.
Questo approccio vale ancor più quando la questione in esame riguardi il rapporto tra giustizia e scienza; più precisamente, quando per definire un procedimento giudiziario occorra preliminarmente sciogliere un nodo scientifico. In questo caso, a fortiori la stella polare devono essere le evidenze e la letteratura che godono del maggior credito nella comunità scientifica nel suo complesso. Senza che questo escluda che, domani, quelle evidenze possano essere contraddette e superate da altre di segno opposto, frutto della inarrestabile, “ontologica” progressione della ricerca scientifica che ha come elemento costitutivo e vocazione naturale quella di mettere in discussione e oltrepassare se stessa.
Ma fino a che nuove evidenze non arrivino, valgono quelle “odierne”: queste, nella materia che ci occupa, affermano che i vaccini non causano l’autismo.
Su questo solido assunto, oltre ogni ragionevole dubbio, si risolvono e si risolveranno i procedimenti giudiziari - civili e, a maggior ragione, penali - improvvidamente attivati da persone di indubbia buona fede, ma di altrettanto dubbio bagaglio scientifico, prim’ancor che giuridico.
*Avvocato
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