Sentenze

Medici specializzandi, la Cassazione "boccia" la rivalutazione delle borse di studio

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

Si arricchisce la giurisprudenza in tema di risarcimento dei danni per la mancata trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. È l’effetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione 31 dicembre 2021, n. 42110 del 2021 secondo cui la somma prevista dall’articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 a titolo di risarcimento per i medici specializzati in tale periodo ha natura di debito di valuta ex articolo 1227 del codice civile, con la conseguenza che tale somma “non può essere oggetto di rivalutazione”. A farne le spese è stato un medico, ex frequentatore del corso di specializzazione del triennio 1998- 1991, a cui la Corte di appello di Bari, con la sentenza 3 settembre 2018, aveva riconosciuto il diritto di percepire tale somma "con gli interessi legali sugli importi anno per anno rivalutati”. Decisione che non ha persuaso la Corte di Cassazione.
Il Supremo Collegio ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui:
- il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in epoca anteriore al 1991, “è oggetto di un peculiare diritto (para) risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza gli interessi e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile” (Cassazione, Sez. VI, ordinanze: 6 novembre 2014, n. 23635, 7 aprile 2021, n. 9324 e 24 gennaio 2020, n. 1641);
- la quantificazione del danno operata dall’articolo 11 della legge n. 370 del 1999 ( euro 6.713, 94 per anno accademico) è sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria (Cassazione, Sez. III, sentenza 17 gennaio 2019, n.1057);
- il diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle direttive n.75/362/CEE e n. 75/363/CEE si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’articolo 11 della legge n. 370 del 1999, trattandosi di obbligazione ex lege di natura indennitaria per attività non antigiuridica, riconducibile all’area della responsabilità contrattuale (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9147/2009; Cassazione, Sez. VI, sentenza 2 settembre 2015, n. 17434 che ha ritenuto meritevole di risarcimento il danno da mancata trasposizione nel diritto interno delle citate direttive n.75/362/CEE e n. 75/363/CEE anche per i corsi di specializzazione iniziati antecedentemente all’anno 1983, ancorché in corso alla data del 1° gennaio1983).
Iniziativa del Parlamento
La materia è oggetto del disegno di legge del Senato n. 780 del 7 settembre 2018 "Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992" che, all'articolo 1, recita: "Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione (…) dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/ 1983 all'anno accademico 1991/1992, che hanno presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per il risarcimento del danno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 8.000 euro, oltre la rivalutazione monetaria decorrente dall'8 agosto 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interessi compensativi al tasso legale medio tempore maturati sulle somme rivalutate anno per anno. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime".


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