Sentenze

Corte di Cassazione, il medico è responsabile del danno da errore trasfusionale

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

Il medico risponde dell’ errore trasfusionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2022, n. 4323, che ha richiamato il decreto del Ministero della Salute del 3 marzo 2005 (Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti) secondo cui “la trasfusione è eseguita sotto la responsabilità del medico, che deve essere disponibile in caso di reazioni avverse”.
Il Supremo Collegio ha confermato la pronuncia con la quale la Corte di appello di Firenze aveva ritenuto responsabile di omicidio colposo un anestesista in servizio presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di Grosseto che, nel corso di un intervento chirurgico, aveva trasfuso sangue incompatibile con il gruppo sanguigno del paziente, confidando che il controllo sulla sacca ematica fosse stato eseguito dall’infermiera. Dinanzi al Supremo Collegio l’imputato aveva sostenuto che la Tac eseguita sul paziente prima della trasfusione aveva evidenziato che “le possibilità di sopravvivenza erano “pari a zero, stante il collasso di un polmone e la forte ingravescenza della riduzione della funzionalità dell’altro polmone” e che al termine delle operazioni di identificazione del paziente e della sacca era stato costretto ad allontanarsi per seguire altri pazienti“, lasciando l’infermiera soltanto al momento della “connessione della sacca ematica alla cannula già posizionata nel braccio del paziente”.
Tesi che non ha colto nel segno. La Cassazione oltre a condividere le motivazioni della sentenza della Corte di appello (“la condotta errata ha trasformato in via immeditata la situazione pur gravissima di insufficienza mono organo in un'insufficienza multi organo che ha comunque inciso ed eliminato le concrete, sia pur limitate chances, di sopravvivenza”) ha ribadito l’orientamento secondo cui:
- il principio di affidamento “non può essere invocato quando colui che si "affida" sia in colpa, per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciò nonostante, confidi che altri, che eventualmente gli succeda nella stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione o ponga rimedio a quella omissione (Cassazione, Sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 18568; in senso conforme Cassazione, Sez. IV, sentenza 10 ottobre 2017, n. 50038. Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità per la morte di un paziente conseguente alla trasfusione di sangue incompatibile con il suo gruppo sanguigno: il tecnico ospedaliero, per non aver controllato che il gruppo sanguigno del paziente corrispondesse a quello della sacca consegnata; due medici, per aver somministrato il sangue incompatibile senza effettuare un controllo di compatibilità; l’anestesista, per non aver effettuato un’autonoma ricerca della causa della crisi ipotensiva del paziente);
- qualora un compito sia attribuito al medico, questi non può esimersi da responsabilità adducendo di averlo delegato a personale ausiliario, tranne nei casi in cui ciò sia espressamente consentito o dalla disciplina generale o dalla disciplina interna dell’ente in cui il medico opera ( Cassazione, Sez. IV, sentenza 1°febbraio 1982; in senso conforme, Cassazione, Sez. IV, sentenza 14 aprile 1985. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il posizionamento del paziente sul tavolo operatorio rientrasse nella competenza del personale infermieristico precisando che la sistemazione del paziente doveva essere compiuta sotto il controllo e la supervisione del medico, a cui compete “assicurare il benessere del paziente e quindi vigilare affinché la posizione del malato sul tavolo operatorio sia corretta e tale da evitare il pericolo di danni per lo stesso”).


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