Sentenze

Corte costituzionale/ Boccia la Regione Abruzzo, medici generali solo con diploma di formazione specifica

di Paola Ferrari *

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24 Esclusivo per Sanità24

Il rapporto di convenzionamento dei medici con il Servizio sanitario nazionale è regolato dall’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, che ne demanda la disciplina a convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali; tali accordi devono essere informati ai principi declinati dallo stesso art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, tra cui la necessità che il conferimento di funzioni al medico in convenzione avvenga in base a una graduatoria regionale unica per titoli, accessibile ai soli possessori del diploma di formazione specifica in medicina generale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999.
Questa è la motivazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del depositata il 28 aprile scorso (pubblicata in G. U. 04/05/2022 n. 18), che ha dichiarato incostituzionale l’art. 21 della legge della Regione Abruzzo 18/05/2021, n. 10 la quale, per sopperire alle carenze di organico e far fronte alla situazione emergenziale, consentiva alle aziende sanitarie locali (Asl) di assegnare incarichi di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato che avessero un’anzianità di servizio almeno triennale presso la stessa Asl.
Il rapporto dei medici in convenzione richiede una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, così come è previsto per il lavoro pubblico contrattualizzato, afferma il Giudice delle Leggi.
Pertanto, la costante giurisprudenza di questa Corte, afferma la sentenza, ha ricondotto il rapporto convenzionale dei medici, rientrante nell’ambito della cosiddetta parasubordinazione, alla materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale (sentenze n. 5 del 2020, n. 157 del 2019 e n. 186 del 2016), con conseguente preclusione, per il legislatore regionale, di intervenire nella disciplina della materia e di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento.
L’art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999 subordina l’attività di medico chirurgo di medicina generale nel Servizio sanitario nazionale al possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale, e l’art. 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 502 del 1992, come si è detto, individua tale requisito quale principio a cui informare gli accordi collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di convenzionamento.
I suddetti accordi declinano il principio imponendo, per l’assegnazione di incarichi a tempo indeterminato, anche nell’emergenza sanitaria territoriale, il possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale, che è condizione necessaria per l’iscrizione nella graduatoria regionale utilizzata per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, nonché il possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale (artt. 63 e 66 del d.P.R. n. 270 del 2000 e art. 92 dell’Acn del 23 marzo 2005).
La norma impugnata, invece, prescinde del tutto da tali disposizioni, imponendo il solo requisito dell’anzianità triennale del medico nell’incarico a tempo determinato.
In tal modo, essa si pone in contrasto con la disciplina degli accordi collettivi, a cui lo Stato demanda la materia nell’esercizio della competenza sull’ordinamento civile. Allo stesso tempo, la disposizione regionale contrasta anche con i requisiti di professionalità del personale medico prescritti dalla legge statale che integrano principi fondamentali in materia di tutela della salute, poiché la competenza e la professionalità del personale sanitario sono idonee ad incidere sulla qualità e sull’adeguatezza delle prestazioni erogate e, quindi, sulla salute dei cittadini.
Esse, pertanto, prosegue la sentenza, vanno garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di deroga da parte della legislazione regionale di dettaglio nell’esercizio della propria competenza concorrente (sentenze n. 179 e n. 36 del 2021).


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