Sentenze

Tribunale Pavia/ La mancata comunicazione da parte del medico di un tampone Covid-19 "positivo" costituisce giusta causa di licenziamento

di Pietro Verna *

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24 Esclusivo per Sanità24

La mancata comunicazione da parte del medico dell’esito positivo del tampone Covid- 19 costituisce giusta causa di licenziamento, trattandosi di un comportamento che pone in serio pericolo la salute e che mina il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Lo ha stabilito il Tribunale di Pavia- Sezione Lavoro ( sentenza n. 139/2022) che ha confermato la legittimità del licenziamento di un medico, adibito alla “gestione tamponi” dei dipendenti dell’Irccs di Pavia, che aveva omesso di comunicare ad una collega il referto positivo di tampone molecolare Covid-19. Referto di cui quest’ultima aveva avuto contezza a distanza di tre giorni dal test.
La difesa del ricorrente aveva affermato che il licenziamento sarebbe stato ingiustificato per due ordini di motivi. In primis perché alla comunicazione del referto avrebbe dovuto provvedere il medico competente, ai sensi dell' articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro). In secondo luogo perché il referto era stato veicolato sul sistema informatizzato di consegna degli esami di laboratorio, c.d. "Sistema Galileo" senza che il ricorrente ne fosse a conoscenza.
Tesi che non ha colto nel segno. Il Tribunale ha accertato che ogni referto era notoriamente disponibile sul “Sistema Galileo” («la sua semplice consultazione avrebbe potuto garantire l'adempimento dell'obbligo di comunicazione») e che il ricorrente aveva ricevuto «la precisa indicazione che il compito di avvisare i dipendenti positivi al virus era affidato a lui e non ai medici competenti». Da qui la sentenza in narrativa che ha ritenuto il comportamento omissivo del ricorrente in contrasto con l’articolo 70 del contratto collettivo nazionale di lavoro secondo cui il dirigente è tenuto « ad assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche) e dell’articolo 20 del contratto collettivo aziendale nella parte laddove contempla, tra le fattispecie aventi rilevanza disciplinare, «la grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati dalla direzione sanitaria». Ciò, non mancando di rilevare che le disposizioni nazionali e regionali in materia di sorveglianza sanitaria anti Covid (Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 e delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 3114 del 7 maggio 2020) «non precludono che l'attività finalizzata alla verifica della contrazione del virus, e la conseguente comunicazione all'interessato, sia rimessa a un soggetto diverso dal medico competente».


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