Sentenze

Tar del Lazio: sanzioni alle tv che vendono integratori pubblicizzando effetti simili a quelli dei farmaci

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

Le emittenti televisive non possono mettere in onda «programmi di presunta informazione scientifica» per indurre il telespettatore a credere che il prodotto proposto abbia effetti simili a quelli di un farmaco. Diversamente opinando, si violerebbe l’articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" secondo cui « le comunicazioni commerciali fornite dai fornitori di servizi di media audiovisive non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute».
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 7978/2022 che ha ritenuto legittima la sanzione amministrativa (euro 264.967,50) inflitta dall’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni- Agicom ad una società del settore audiovisivo, per aver realizzato un canale (“Life 120 Chanel”) finalizzato alla vendita di integratori con modalità tali da «ingenerare nei telespettatori una sfiducia, o quanto meno un forte dubbio, sulla efficacia della medicina tradizionale».
In particolare, l’Agicom aveva accertato che la programmazione dell’emittente si sostanziava nella messa in onda di:
- «approfondimenti divulgativi» su una vasta gamma di patologie ( dall’ ictus alla sclerosi multipla, dall’ infarto alla displasia prostatica, dalla fibrillazione atriale alle allergie, dalla displasia prostatica al morbo di Crohn) e sui benefici che i consumatori avrebbero tratto per contrastare tali patologie grazie all’assunzione di alcuni integratori specifici;
- «televendite» dirette alla messa in commercio degli integratori e del volume “Vivere 120 anni, le verità che nessuno vuole raccontarti”;
- « testimonianze da parte di soggetti che avrebbero ottenuto la regressione o, in alcuni casi la guarigione, da malattie, anche gravi», pervenendo alla conclusione che «il metodo Life 120 […] si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica, nega evidenze scientifiche già consolidate [e] diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente alla associazione causa- effetto per alcune malattie e relativi fattori di rischio»

La sentenza del Tar
I difensori della emittente avevano sostenuto che il provvedimento avrebbe violato l’articolo 3 del testo unico delle comunicazioni radiotelevisive («Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà [di] espressione di opinione di ogni individuo, inclusa la libertà di ricevere o di comunicare informazioni»). In particolare, avevano evidenziato che le trasmissioni non avrebbero «mai incoraggiato [la] mancata assunzione di farmaci né la loro sostituzione con lo stile di vita Live 120», che le “testimonianze” contenute nelle trasmissioni non potevano essere qualificate “informazioni commerciali” ma «una spontanea divulgazione di vita rese da coloro che hanno deciso di seguire lo stile di vita “Life 120” e, infine, che il provvedimento si sarebbe basato «esclusivamente sul parere del Consiglio Superiore della Sanità». Argomentazioni che non hanno colto nel segno. Il Collegio ha affermato che «l’idoneità della condotta a ledere il bene salute va apprezzata tenendo conto della particolare pervasività del mezzo di comunicazione impiegato e della potenziale ampia platea di telespettatori, una parte dei quali versa in situazione di particolare vulnerabilità in quanto affetta da patologie, anche difficilmente curabili», rilevando che il provvedimento sanzionatorio era stato adottato non soltanto sulla scorta del parere del Consiglio Superiore della Sanità «ma su un’ampia serie di elementi e valutazioni», tra cui la “testimonianza” dei genitori di una minore disabile affetta da « una rara e grave patologia neurologica dello sviluppo».


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