Sentenze

La Corte Costituzionale conferma il divieto di effettuare spese extra Lea per le Regioni assoggettate al piano di rientro dal disavanzo sanitario

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

L’articolo 53 della legge della Regione Siciliana n. 9/2021 che autorizza la spesa di 4, 2 milioni di euro« per finanziare la terapia genica "Zolgensma"» per la cura dell’ atrofia muscolare spinale (Sma) per pazienti «fino a 21 chilogrammi di peso» viola «il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria» perché non tiene conto della determina dell’Aifa n. 277 del 21 marzo 2021 che ha previsto la rimborsabilità del farmaco "Zolgensma" esclusivamente per il trattamento di pazienti «con peso massimo di 13,5 kg».
Lo ha affermato la Consulta (sentenza 9 agosto 2022, n. 190 ) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione degli artt. 81 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione, in relazione: (i) all’art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536 “Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996” che assegna all’Aifa il compito di individuare i medicinali innovativi erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale; (ii) all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2005” che preclude alle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario (come Sicilia) di erogare prestazioni non obbligatorie; (iii) all’articolo 17, comma 1, lettera c) dello Statuto della Regione Siciliana, ai sensi del quale la Regione può emanare leggi in materia di assistenza sanitaria «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».
Cornice giurisprudenziale
La sentenza ha confermato l’ orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale «i princìpi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle regioni a statuto speciale in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilanci, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica» (sentenza n.175/2014). Motivo per il quale la regione soggetta al piano di rientro dal disavanzo sanitario non può «incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali» (sentenza n. 130/2020; in senso conforme, sentenza n. 123 del 2011 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 32 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario” che poneva a carico del fondo sanitario regionale «i costi relativi alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a anziani e disabili»). Ciò fermo restando il principio secondo cui la valutazione sulle scelte terapeutiche non può essere rimessa alla «discrezionalità politica» del legislatore (sentenza n. 8 del 2011 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge della Regione Emilia Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 “ Legge finanziaria regionale 2010” che prevedeva la possibilità di utilizzare un medicinale per indicazioni terapeutiche diverse da quelle prescritte dall’Aifa; sentenza n.338/2003 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 4 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 “Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia” che introduceva il divieto di praticare tali interventi su bambini, anziani e donne in stato di gravidanza).


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