Sentenze

Sanità privata: il Tar Calabria blinda la discrezionalità amministrativa sui criteri di ripartizione della spesa

di Pietro Verna

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In materia di determinazione di tetti di spesa e ripartizione di risorse in ambito sanitario, la regione è dotata di un potere ampiamente discrezionale, il cui esercizio è sindacabile in sede giurisdizionale solamente laddove emergano profili di manifesta ingiustizia, illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà. Lo ha stabilito il TAR Catanzaro (sentenza n.435/2023) che ha ritenuto legittimo il decreto con il quale il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del servizio sanitario della Regione Calabria ha ripartito tra le strutture sanitarie convenzionate il budget per triennio 2022-2024, facendo riferimento, in via esclusiva, al “valore medio della produzione” erogata negli anni 2019 e 2021.

La decisione del giudice amministrativo

Una struttura sanitaria convenzionata aveva impugnato il decreto commissariale sostenendo che il criterio prescelto per la ripartizione del budget sarebbe stato “illogico” perché avrebbe avvantaggiato gli operatori che avevano fornito prestazioni extra budget, a scapito degli operatori che si erano attenuti ai limiti di spesa fissati dalla regione. Tesi che non ha colto nel segno. Il Tar ha confermato l’orientamento secondo il quale la determinazione dei tetti di spesa sanitaria è espressione del potere di programmazione della Regione “caratterizzato da ampia discrezionalità nella previsione del dimensionamento e dei meccanismi di attribuzione delle risorse disponibili”, con la conseguenza che “il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto agli aspetti del provvedimento che possano rivelarsi quali indici sintomatici di una plateale illogicità, irragionevolezza, erroneità posto in essere dall'autorità amministrativa” (Tar Napoli, sentenza 5 giugno 2019, n. 3054; Cons. di Stato, Sez. III: sentenze 14 novembre 2018, n. 6427 e 4 luglio 2017, n. 3274).

Da qui la pronuncia in narrativa secondo cui non può essere considerato manifestamente irrazionale, illogico o ingiusto che la Pa abbia distribuito le risorse finanziarie disponibili prendendo a riferimento il dato della produzione effettiva, quale indice della capacità delle singole strutture di erogare prestazioni sanitarie. Ciò in considerazione del fatto che:

- le prestazioni sanitarie extra budget “non possono essere qualificate come illecite solamente perché non vengono remunerate, considerato che le stesse sono comunque finalizzate alla tutela di un interesse fondamentale degli individui, come quello della salute”.

- il valore complessivo delle prestazioni erogate da una determinata impresa nel corso dell’anno “può rappresentare uno dei possibili elementi che consentono di apprezzare l’efficienza dell’impresa stessa nel mercato di riferimento”.

- il rispetto del limite di spesa non comporta che la struttura sanitaria non possa erogare prestazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate.


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