Sentenze

Corte costituzionale/ Devono essere ridotte le altre spese indistinte prima di sacrificare quella per la Sanità

di Radiocor Plus

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24 Esclusivo per Sanità24

In un contesto di risorse scarse, “per far fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro-unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il ’fondamentale’ diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket”. Si legge nella sentenza n. 195 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha deciso il ricorso della Regione Campania contro la Legge di bilancio 2024 e pluriennale per il triennio 2024-2026 (art. 1, commi 527 e 557, legge 30 dicembre 2023, n. 213 )
La Corte ha dichiarato non fondate questioni che riguardano la legittimità della misura, le modalità e la durata del concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica, stabilite dalla Manovra nelle more della nuova governance economica europea, che, peraltro, mostrano la volontà del legislatore di non far gravare il contributo sulle spese relative alla missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla missione Tutela della salute.
La sentenza ha però sollecitato il legislatore al fine di “scongiurare l’adozione di ’tagli al buio’, ad ’acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità dell’importo del contributo da parte degli Enti ai quali viene richiesto e a non trascurare il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”.
La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo da parte delle Regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute. Questo perché “nemmeno nel caso in cui la Regione non abbia versato la quota del contributo, lo Stato può rispondere tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria - già in grave sofferenza per l’effetto delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari - dovendo quindi agire su altri versanti: il diritto alla salute non può essere sacrificato “fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi”.
Da ultimo, la sentenza della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del “Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare”, sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


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