Sanità24

  • 29 Giu 2015
  • Cassazione: il naturopata non può prescrivere diete

    di Paola Ferrari
  • Il naturopata non può prescrivere diete ed effettuare test per le intolleranze alimentari, che sono attività riservate al medico e al biologo. Parola di Cassazione, che così si è pronunciata nella sentenza n. 17378/2015, depositata il 24 aprile.
    Il naturopata si doleva del sequestro preventivo della stanza e dei macchinari utilizzati per i test di intolleranza, disposto dal Gip di Roma che gli aveva contestato di avere esercitato abusivamente la professione di biologo, senza possedere il titolo e l'abilitazione. Secondo il naturopata, al contrario, i test sulle intolleranze alimentari erano estranei alla prescrizione di diete.
    La Cassazione, confermando il sequestro, ha valutato le affermazioni dei clienti che avevano riferito di aver ricevuto la prescrizione di vere e proprie diete, come confermato dal rinvenimento di numerose schede anagrafiche e di specifiche prescrizioni alimentari. Ebbene, «tale attività - con la connessa precedente anamnesi e successivo controllo e misurazione dei risultati, alla stregua del parere del Consiglio superiore della Sanità - afferma la sentenza - è attività riservata al medico chirurgo nutrizionista e al biologo, di conseguenza l'utilizzo delle attrezzature e dei beni è stato ritenuto strumentale allo svolgimento della illecita attività». Seppure la sentenza non li indichi con esattezza, due furono i pareri del Consiglio superiore di Sanità in questa materia, il più recente è quello del 12 aprile 2011 con richiamo al precedente del 15 dicembre 2009. Il medico chirurgo, secondo il Css, può prescrivere diete a soggetti sani o ammalati, mentre il biologo può elaborare diete solamente a soggetti sani. Nel caso di pazienti con patologie, può prestare la sua attività in assistenza con il medico. Il biologo, inoltre, può elaborare autonomamente i profili nutrizionali solo se orientati al miglioramento del “benessere”. Al contrario il dietista, quale profilo professionale dell'area tecnico-sanitaria, svolge la sua attività in strutture pubbliche o private, ma in collaborazione con il medico ai fini della formulazione di diete su prescrizione medica.
    Il parere del 2009 completa il quadro definendo anche il ruolo del farmacista che non può prescrivere diete, ma è comunque titolato, per quanto riguarda il campo nutrizionistico, a fornire consulenze e a dare informazioni riguardanti medicinali, integratori alimentari e altri prodotti vendibili in farmacia.
    Per questo il naturopata, in quanto operatore del benessere, può svolgere attività educative e olistiche non invasive e di sostegno al riequilibrio energetico dell'individuo tra le quali non rientrano i test delle intolleranze alimentari e le diete, che restano di esclusiva competenza di medici e biologi.