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Neonato con due mamme, ok dei giudici: «Prevale l'interesse del bambino»

di Giorgio Vaccaro, avvocato, esperto in mediazione familiare

Il principio del superiore diritto alla tutela effettiva dell'interesse del minore, è il tema dominante del ragionamento ermeneutico che supera ogni diversa valutazione e consente, alla Corte di Appello di Torino, di ritenere superabili le diverse valutazioni che avevano portato il Collegio del Tribunale del merito a esprimere il diniego alla domanda di trascrizione, in Italia, dell'atto di nascita di un minore nato in Spagna. Le motivazioni possono essere così schematizzate, il no è stato motivato perché la richiesta è arrivata da una cittadina italiana che, pur risultando "sposata" per il diritto iberico, con una cittadina spagnola (unica madre, biologica, del minore) non risultava avere alcun «diverso collegamento genetico» con il neonato, del quale richiedeva, con la sola procedura consolare, l'iscrizione nei registri dello Stato Civile italiano, come suo figlio.
(Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia, Decreto del 29 ottobre 2014, Pres. Renata Silva, Rel. Daniela Giannone, P.G. Contrario.)
I giudici di appello torinesi, convinti dell'interpretazione normativa adottata, hanno espresso il loro contrario avviso anche alle conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale - che ricordiamo essere, per il settore civile «parte necessaria in tutte le cause civili in grado di Appello per le quali il Pm avrebbe potuto iniziare l'azione civile» nello specifico, quindi, affidamento e azioni relative alla paternità – che nella vertenza de quo, sempre nel superiore interesse del minore, aveva espresso parere «contrario all'accoglimento del reclamo» avverso la pronuncia di rigetto del Tribunale.
Nel merito, ricordiamo come la vicenda sia stata innescata dalla domanda di «trascrizione dell'atto di nascita», formulata per il tramite dell'Ufficio Consolare, ai sensi dell'art. 96 del Dpr. n. 396 del 2000, da una cittadina italiana, che, assumeva di essere madre sul presupposto di essersi sposata, in Spagna, con una cittadina spagnola con la quale aveva dato luogo a una procedura di inseminazione eterologa per avere un figlio, come coppia, bimbo, poi, nato in Spagna e quindi sicuramente cittadino spagnolo.
Il diniego opposto nel 2012, dall'ufficio anagrafico del Comune di Torino alla richiesta di trascrizione di un atto di nascita, basata su tali presupposti, aveva portato le due donne, sull'assunto di essere genitore "uno" e genitore "due", secondo il diritto spagnolo ad evocare l'intervento del Tribunale di Torino, chiedendo l'emissione di una pronuncia che ordinasse all'Ufficiale di stato civile italiano, di ottemperare alla richiesta.
Il Tribunale di Torino nel respingere la domanda, come già osservato, aveva in prima battuta, rilevato l'inadeguatezza della mera "procedura amministrativa" che risultava attivata (ex Dpr. 396/2000) dato che, alla richiesta di provvedere alla trascrizione dell'atto di nascita, la cittadina italiana aveva provveduto attivando la domanda per il tramite del Consolato Generale d'Italia di Barcellona, luogo di residenza della coppia e del minore.
Richiedendo l'applicazione della normativa che regola gli atti formatisi all'estero, relativi ad un cittadino italiano o ad atti riferibili a cittadini stranieri, residenti però in Italia. Tutto questo, dice il Tribunale - senza prima ottenere una «pronuncia giurisdizionale di accertamento del rapporto di filiazione tra le ricorrenti e il minore» e, comunque, a detta sempre del giudice di prime cure - la richiesta del riconoscimento dell'atto di nascita formatosi all'estero - era tale da confliggere con "l'ordine pubblico" ex art. 18 sempre del DPR 396/200.
Il diverso ragionamento del Collegio di primo grado rilevava come, nel nostro ordinamento, «madre» potesse essere considerata «solo» la donna che «partorisce il bambino» – nel caso de quo la donna spagnola – non potendosi dare rilevanza alla «filiazione materna matrimoniale» del coniuge (la cittadina italiana) di sesso femminile della madre biologica.

Precedenti simili. Giusta la vigenza di tali principi, per altro confermati da numerose diverse Sentenze in materia di filiazione, si veda per esempio quella, recentissima, emessa dal Tribunale di Roma a conclusione della "vicenda dello scambio di embrioni" (vedasi Ordinanza Giudice Silvia Albano del 8 agosto 2014 con nota a commento Vaccaro, su Diritto24 del 16.9.14) il Tribunale di Torino riteneva impossibile, per un minore, nato da una madre cittadina spagnola in Spagna, accedere alla nostra cittadinanza con un semplice atto amministrativo consolare "non idoneo ad attribuire al minore quei diritti che le parti vorrebbero riconosciuti in capo allo stesso" quindi in mancanza di un previo provvedimento "giurisdizionale" di riconoscimento del "rapporto di filiazione" in capo alla cittadina italiana, che potesse dare accesso alla operatività dello Jus sanguinis.
Per altro, il giudice del merito rilevava la richiesta di registrazione dello Stato Civile, confliggere, con le norme di ordine pubblico, posto che l'intero impianto della normativa nazionale che regola la materia della filiazione così come le norme di rango costituzionale "si riferiscono espressamente ai concetti di padre e di madre, di marito e di moglie".
Di diverso avviso la Corte di Appello torinese, ordinando la trascrizione dell'atto di nascita "formatosi all'estero" ha osservato come "la norma di diritto internazionale privato attribuisce ai procedimenti accertativi (certificato di nascita) dello Stato estero, ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre accertamenti sulla validità di un titolo valido per la legge nazionale di rinvio" e di conseguenza "i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché alla esistenza di rapporti di famiglia … producono effetti nell'ordinamento di quello stato, anche se pronunciati da autorità di altro stato, purchè non siano contrarie all'ordine pubblico…".
Per il Collegio, dunque, il fatto che nell'atto di nascita spagnolo risulti che "il minore sia nato da due donne" comporta "il riconoscimento della maternità, secondo il diritto spagnolo, in capo alla sig.ra …. , cittadina italiana, il minore assume la cittadinanza italiana "ius sanguinis" ai sensi dell'art. 2 punto 1 della legge nr. 91/92."
Ne consegue (ovviamente) che la richiesta di trascrizione formulata dalla… (nostra connazionale) in qualità di esercente la potestà (rectius responsabilità genitoriale, ndr) sul minore, integri gli estremi di cui all'art. 17 del Dpr 396/2000" che conseguentemente risulta attivato, correttamente, dalla madre "due".
Risolto così positivamente, il nodo dell'applicabilità della procedura consolare, il collegio torinese ha superato il concetto della "contrarietà all'ordine pubblico" della richiesta formulata, riportandosi alle numerose pronunce che hanno di fatto introdotto nel nostro paese il seguente principio : "il Giudice nazionale, sulla base dei trattati sottoscritti dall'Italia deve applicare la Convenzione Europea, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia, ed in particolare con riferimento al concetto di ordine pubblico, secondo la giurisprudenza Cedu sui diritti fondamentali della persona e sulla tutela della vita privata e familiare".
Da tale affermazione discende come il concetto di "Ordine pubblico ai fini internazional-privatistici s'identifichi con quello indicato con l'espressione - ordine pubblico internazionale – da intendersi come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno, in un determinato periodo storico e fondati su esigenze di garanzia comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, sulla base di valori … accettati come patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale".
Per altro il giudice del riesame non ha mancato di rilevare, sul presupposto che nel corso del giudizio le due donne poi abbiano "divorziato consensualmente, con un provvedimento che affida il piccolo ad entrambe le parti, con condivisione delle responsabilità genitoriali" come "la mancata trascrizione dell'atto di nascita limita e comprime il diritto all'identità personale del minore … ed il suo status nello Stato italiano; sul territorio italiano il minore non avrebbe (diversamente opinando) alcuna relazione parentale, né con la …. (cittadina italiana) né con i parenti della stessa."
"Il minore non avrebbe" dunque "un esercente la responsabilità genitoriale e nessuno potrebbe esercitarne la rappresentanza, con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche ricreative; oltre all'incertezza giuridica in cui si troverebbe nella società italiana, il minore verrebbe anche privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia" della cittadina italiana.