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Donazione del corpo post mortem per la ricerca: non vale il silenzio-assenso. Il parere del Comitato nazionale di bioetica

La donazione del corpo post mortem per la ricerca deve essere «espressione di una libera e consapevole decisione del soggetto». Non vale, in questo caso, la regola del silenzio-assenso. Ed è «eticamente inaccettabile» utilizzare i cadaveri di sconosciuti o di persone prive di relazioni amicali e parentali che non abbiano espresso il loro consenso esplicito.

Le raccomandazioni arrivano dal Comitato nazionale di bioetica, che oggi ha pubblicato il parere sulla "Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca", approvato nella riunione plenaria del 19 aprile scorso e coordinato da Antonio Da Re, Luisella Battaglia e Giancarlo Umani Ronchi.

La donazione del proprio corpo dopo la morte a fini di ricerca o di didattica (come gli esercizi di dissezione anatomica per studenti e specializzandi) - si legge - «è espressione dei valori di solidarietà e di promozione della cultura e della ricerca, finalizzati a loro volta alla tutela della salute».

Accettabile, dunque, la donazione preceduta da un consenso «consapevole e informato» del donatore. Inaccettabile, al contrario, l'utilizzo senza consenso di cadaveri, seppur di sconosciuti, previsto all'articolo 32 del "Regio Decreto" 31 agosto 1933, n. 1592, ancora vigente.

Quando c'è, la decisione della persona è insindacabile. «Non può essere subordinata al consenso o alla non opposizione dei familiari - recita il parere - anche se è auspicabile che la scelta donativa sia condivisa dalla famiglia e che questa venga opportunamente coinvolta nelle diverse fasi, a cominciare dalla maturazione della decisione del donatore. Il ruolo dei familiari può risultare importante anche per rendere esecutiva la volontà del donatore; in tal senso potrebbe anche essere opportuno prevedere la
nomina di un fiduciario, chiamato a far rispettare le volontà del donatore».

L'atto della donazione potrà comunque prevedere di limitare la ricerca e la dissezione solamente ad alcune parti del corpo. Potrà inoltre prevedere la destinazione dello studio del corpo o ai fini della ricerca o a quelli didattici o a entrambi, nonché la definizione dei tempi della sua restituzione alla famiglia. L'istituto di ricerca che riceve il cadavere è tenuto a fornire adeguate garanzie in merito ai tempi di restituzione e all'assenza di ogni scopo di lucro.