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Così funziona l'Associazione italiana della Croce Rossa: il decreto interministeriale in Gazzetta Ufficiale

L'Associazione italiana della Croce Rossa è l'insieme dei comitati dell'Associazione italiana della Croce rossa, comprensiva del Comitato centrale, dei Comitati regionali, dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei Comitati locali e provincial. E il decreto del 16 aprile della Salute di concerto con Economia, Semplificazione e Difesa - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135/2014 - nel disciplina l'orgainizzazione prevedendo compiti e funzioni per ognune delle sue componenti.

I Comitati locali e provinciali sono la base associativa privatizzata e hanno le finalità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza dell'Ente.

Il presidente nazionale approva lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali privatizzati i quali adottano i conseguenti adempimenti. E le indicazioni per metterlo a punto sono contenute nel decreto, a partire dalla sua «struttura democratica» fino alla possibilità, nell'ottica del risparmio di spesa, per il Comitato centrale e per i Comitati regionali e i comitati provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano di svolgere funzione di centrale di acquisti per tutti i Comitati dell'associazione CRI, compresi i Comitati locali e provinciali su loro espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie.

Per quanto riguarda gli aspetti di gestione, il decreto indiva le modailità per il bilancio e il rendiconto, la gestione finanziaria e quella del patrimonio mobiliare e immobiliare che, in particolare, dovrà essere censito al 31 dicembre 2013 e dall'inizio di quest'anno resta d'uso dei Comitati locali e provinciali, ma fino alla stipula dei relativi contratti di comodato d'uso, con oneri diretti e indiretti e manutentivi a loro carico.

Il il personale civile a tempo indeterminato e militare continuativo della CRI può essere utilizzato temporaneamente dai Comitati locali e provinciali mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico. Gli oneri del personale sopraddetto, se impiegato nello svolgimento di attivita' in regime convenzionale ovvero per attività interamente finanziate con fondi privati, sono rimborsati dai Comitati locali e provinciali al Comitato centrale. Questo fino al 30 giugno quando scadrà il diritto di opzione per il passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali che non comporta ulteriori riconoscimenti economici.