Sentenze

Consulta contro la Campania: illegittima la legge che dirotta i fondi per il ripiano sulle infrastrutture

di Flavia Landolfi

Doppia bocciatura della Consulta nei confronti della Regione Campania, scivolata sulla buccia di banana dei vincoli ferrei che regolano i piani di rientro per ricucire il buco nero della spesa sanitaria regionale. Con la sentenza n.180 pubblicata oggi, ma decisa il 3 luglio scorso, i giudici costituzionali hanno dichiarato illegittimo l'articolo della legge Campania (n.27/2012) che destina i 15,7 milioni già vincolati all'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005 al finanziamento dei mutui contratti per le opere pubbliche. La "distrazione" di fondi da un capitolo di spesa a un altro è infatti contrario all'articolo 117 della Costituzione perchè secondo la Corte perchè le leggi Finanziarie 2005 e 2007 «hanno, infatti, reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato (sentenza n. 91 del 2012)».

La Consulta ha dichiarato illegittimo poi, sempre perché in contrasto con l'articolo 117 e 120 della Carta costituzionale, la stessa legge regionale ella parte in cui «nelle more del completamento del Policlinico universitario, distribuisce nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta i posti letti programmati (500), demandando al Commissario ad acta di provvedere alla emanazione degli atti consequenziali». Un'interferenza del legislatore regionale sulle funzioni commissariali decise dal Governo centrale, argomenta la Consulta. Che aggiunge il secondo profilo di incostituzionalità: «Poché il piano di rientro non contempla la distribuzione dei posti letto nelle strutture della Provincia di Caserta, ne discende, per tale profilo, anche la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali di cui al richiamato art. 2, comma 95 (ed anche 80, secondo periodo), della legge n. 191 del 2009, per i quali «gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».