Sentenze

Intramoenia: la legge Balduzzi viola le competenze delle Province autonome. Parola della Consulta

di Manuela Perrone

Le norme sull'intramoenia dei medici contenute nella legge Balduzzi (189/2012) confliggono con le peculiari competenze delle Province autonome. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 301 appena pubblicata , giudicando fondata la questione di legittimità sollevata dalla Provincia di Trento.

Nel mirino l'articolo 2, comma 1, della legge che obbliga Regioni e Province autonome da un lato a una ricognizione dettagliata degli spazi disponibili per l'intramoenia, che doveva essere effettuata entro lo scorso aprile sentendo i sindacati, e dall'altro a sottoscrivere un programma sperimentale per lo svolgimento della libera professione negli studi vincolato a uno schema tipo e a predisporre un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati. Obblighi che, secondo Trento, violano l'autonomia e lo statuto, impedendo alla Provincia di esercitare la propria competenza legislativa concorrente in materia di sanità.

Per la Consulta le norme «confliggono con lo speciale regime di adeguamento vigente per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e ne impediscono l'operatività». In nessun modo, infatti, la legge statale ha tenuto conto della specificità della Provincia: «Non è stato fissato un termine più ampio, di almeno sei mesi, per consentire che la modifica delle norme provinciali vigenti avvenisse in confromità allo speciale regime di autonomia, né è stata introdotta una clausola di salvaguardia che permettesse di applicare la sopravvenuta legislazione statale nei limiti e con le modalità previste dallo statuto speciale». Bastava questo, scrivono i giudici costituzionali, per mettere la legislazione al riparo dalla censura di illegittimità. E comunque «resta fermo che la Provincia è chiamata a conformarsi ai principi stabiliti».

Bocciato anche l'articolo 12, comma 10, della legge, che impone a Regioni e Province una razionalizzazione dei comitati etici, prevedendo che la competenza di ogni comitato si esplichi su un territorio di almeno un milione di abitanti. Previsione «irrealizzabile» - sottolinea la Consulta - nelle realtà territoriali di dimensioni contenute e dunque contraddittoria e illegittima.