Sentenze

Tar Toscana: «sì» ai generici distribuiti dalla Asl

di Sara Todaro

Le misure introdotte dalla Regione Toscana e per ampliare i casi di distribuzione diretta dei farmaci, con particolare riferimento alla distribuzione di off patent fino al raggiungimento di una quota non inferiore al 15% sono legittime. Lo ha stabilito il Tar Toscana in una sentenza (n. 187/2014) depositata il 20 gennaio respingendo i motivi di ricorso avazati dai titolari di farmacia senesi, condannati al pagamento delle spese legali.

La querelle. Nel mirino delibera di Giunta Regionale Toscana n. 358 del 16 maggio 2011, in cui si prevedeva appunto che «le Aziende Sanitarie della Toscana potenziano la distribuzione diretta agli assistiti dei farmaci off patent fino al raggiungimento di una quota percentuale non inferiore al 15% dei consumi fatti registrare in regime convenzionale nell'anno 2010» e la della deliberazione n. 434 del direttore generale della Asl 7 di Siena, del 22 agosto 2012, in cui si prevedeva l'acquisto da parte della stessa attraverso l'Estav Sud Est dei farmaci off-patent necessari al trattamento delle patologie croniche da trasferire in base ad uno specifico accordo alle farmacie pubbliche per la loro distribuzione ai cittadini inseriti nel progetto Chronic Care Model (presa in carico dei pazienti portatori di patologie croniche). Accordo quest'ultimo successivamente esteso anche ad alcune farmacie private che avevano chiesto di aderire all'iniziativa.

Il ricorso. Entrambe le deliberazioni sono state impugnate dai titolari di farmacie private della provincia di Siena che hanno presentato ricorso contro la Regione, la Asl 7 di Siena, l'Azienda speciale multiservizi di Colle Val d'Elsa, i Comuni di Poggibonsi, Montepulciano, San Gimignano e Estav Sud chiedendo l'annullamento delle deliberazioni per violazione e falsa applicazione delle norme della legge 405/2001, da cui trae spunto la delibera toscana; eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità , difetto e contraddittorietà della motivazione, sviamento e, infine, natura anticoncorrenziale dell'accordo. Rilievi respinti in toto dai giudici amministrativi che hanno peraltro condannato i ricorrenti a corrispondere 2mila euro più Iva sia alla Regione che alla Asl 7 di Siena a titolo di spese di giudizio.

Le motivazioni della sentenza. La correttezza delle scelte compiute dalla Regione Toscana e di conseguenza dalla Asl 7 di Siena si fonda - secondo i giudici del Tar - sulla norma della 405/2001 (articolo 4) che «
espressamente autorizza le regioni, al fine di coprire eventuali disavanzi di gestione, all'emanazione di norme che prevedono misure idonee a contenere la spesa farmaceutica anche tramite l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci, tra i quali, senz'altro, rientra l'ampliamento dei casi di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche con consequenziale estensione dei casi di sconto obbligatorio imposto alle case farmaceutiche».

Respinta anche la presunta sussistenza di qualche forma di accordo lesivo della concorrenza tra farmacie proprio in base al «carattere aperto della convenzione-accordo di programma (che è suscettibile di adesione anche da parte di altri interessati e che è stata già modificata, proprio per allargare la partecipazione)», alla «modesta incidenza dei farmaci interessati dall'accordo sull'intero fatturato» e alla «difficoltà di individuare dei meccanismi che possano determinare una qualche estensione degli effetti dell'accordo ad altre tipologie di vendita dei farmaci (meccanismi che neanche parte ricorrente è stata in grado di individuare in maniera convincente)».

Del tutto infondato, infine, il vizio di illogicità sollevato in relazione all'affermazione contenuta nella deliberazione del Dg della Asl 7 di Siena sulla minore possibilità, per i pazienti cronici in trattamento attraverso il "Chronic Care Model", di confondere i farmaci, vista la possibilità per gli stessi di disporre, in sede di distribuzione diretta del farmaco, sempre della medesima confezione: «è indubbio - scrive il Tar - che le gare gestite da Estav diano vita ad una "stabilità" delle confezioni certamente maggiore di quella derivante dalla presenza sul mercato di più farmaci contenenti il medesimo principio attivo e che possono essere scambiati, dando vita a confusioni».