Sentenze

Tribunale di Ravenna: «Dalla liquidazione monte ore riconosciuto solo il compenso del medico sostituto»

di Manuela Perrone


Sui distacchi sindacali è ormai guerra nei tribunali tra medici di famiglia e Regioni. L'ultimo verdetto in ordine di tempo è quello del tribunale di Ravenna: con un'ordinanza del 5 febbraio scorso (commentata sul numero del Sole 24 Ore Sanità in distribuzione da martedì) il giudice del lavoro Roberto Rivers o ha respinto il ricorso della Fimmg che chiedeva alla Asl la liquidazione forfettaria delle ore da rimborsare al sindacalista come sempre avvenuto in passato, senza altri limiti e senza dimostrazione dell'avvenuta sostituzione.

Al centro della controversia - nota il giudice di Ravenna - c'è la corretta interpretazione dell'articolo 21 dell'Accordo collettivo nazionale, secondo cui l'onere per la collaborazione di altri medici è a carico del sindacalista e l'azienda interviene «a titolo di concorso» attraverso un monte ore attribuito a ciascun sindacato di appartenenza pari a 3 ore annue per iscritto. Ogni mese il sindacalista dovrebbe comunicare alla Asl il nome del medico che lo ha sostituito e il numero delle ore effettuate. Entro il mese successivo l'ente deve pagare quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario.

«Non è dunque in discussione l'entità del compenso, la determinazione o la misura», si legge nell'ordinanza, ma «l'entità delle ore da rimborsare al sindacalista». La Fimmg (e un medico nella causa parallela concernente la misura del rimborso dovuto) ritengono che in base all'articolo 21 il sindacalista abbia diritto al compenso per tutto il monte ore di attività sindacale che gli viene attribuito dalla segreteria nazionale o regionale, e non solo per l'onere del sostituto, come sostegno ai molteplici compiti e oneri che il mandato sindacale comporta. La Asl, al contrario, sostiene che la somma spettante al sostituto vada decurtata dal compenso del sindacalista e che il concorso negli oneri si realizza pagando il sostituto soltanto nei limiti del «numero delle ore di sostituzione».

Per il giudice ha ragione l'azienda, perché quella del sindacato è una «lettura estensiva sostenuta dalla prassi» ma non «dalla lettera del testo negoziale e del suo oggetto e della interpretazione logica e complessiva della norma che si occupa non del rimborso degli oneri legati all'attività sindacale» bensì, più restrittivamente, «del concorso negli oneri della sostituzione». Durissima la conclusione: «La tesi del sindacato e del medico mutila la norma, cambia l'oggetto della disposizione, inventa un meccanismo di rimborso e un diritto non previsto dal testo dell'Accordo; e nonostante sarebbe stato sostenuto da una prassi applicativa consolidata, è però contrario al contenuto dell'Accordo e alla legge». Per la Fimmg magra consolazione: la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

In senso opposto va però un'ordinanza del tribunale di Pavia di pochi giorni prima, firmata dal giudice Federica Ferrari, che invece ha accolto il ricorso dello Snami e condannato la Asl per condotta antisindacale. Tra Regioni e sindacati dei generalisti è guerra aperta nei tribunali.