Sentenze

Cassazione: come risarcire il dirigente medico demansionato

di Paola Ferrari

Il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico dirigenziale, d'altro canto è legittimo il controllo giudiziale circa il mancato rinnovo (o la revoca) dell'incarico, ove si traduca in un'indagine sul rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonché sull'osservanza delle regole di correttezza e buona fede (Cassazione, 2 marzo 2009 n. 5025).

Il risarcimento del danno va invece commisurato, come delimitazione temporale, nei limiti del contratto individuale entro il quale avrebbe dovuto essere garantita la permanenza dell'incarico originariamente conferito. Al contrario, la sentenza appellata non ha tenuto conto dell'articolo 28, comma 9, del contratto per la dirigenza medica dove si specifica che gli incarichi devono avere durata da tre a cinque anni al massimo.
È con questa motivazione che la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 4978 del 4 marzo, ha parzialmente accolto l'appello proposto dall'azienda sanitaria per l'annullamento della pronuncia della Corte d'appello di Brescia che aveva dato ragione al medico anestesista demansionato.

Il medico - che era stato spostato dall'incarico di direttore di struttura a quello professionalmente inferiore di addetto al reparto di anestesia dei servizi - chiedeva di essere assegnato al precedente incarico, oltre al risarcimento del danno. La domanda, respinta in primo grado, fu accolta dalla Corte d'appello di Brescia che condannò l'Asl ad assegnare al dipendente un incarico dello stesso livello di quello originario e a corrispondergli la somma di 329,12 euro mensili a titolo di risarcimento per la illegittima riduzione del trattamento economico.

Il giudice di merito ha ritenuto ingiustificata l'assegnazione del nuovo incarico sulla base delle due concomitanti considerazioni che la revoca del vecchio incarico era avvenuta al di fuori del procedimento di valutazione dell'attività del dirigente e che la giustificazione offerta dall'azienda - e cioè essere la revoca derivata da una riorganizzazione del servizio - si era rivelata priva di supporto probatorio, atteso che non era stato provato il nesso causale tra la riorganizzazione e la modifica dell'incarico. In quel caso, infatti, era emerso che la funzione non era stata soppressa, ma trasferita ad altro reparto e assegnata ad altro dirigente.
Non è invece legittimo, affermano i giudici, dilatare il risarcimento oltre i limiti temporali massimi dell'incarico dilatando senza limite temporale i danni.