Sentenze

Consiglio di Stato: il primario può fare il consigliere comunale

di Francesco Clemente (da Il Sole-24 Ore di oggi)

Il primario di una azienda sanitaria locale può essere nello stesso tempo consigliere comunale in un centro con più di 15mila abitanti, poiché le nuove norme "anticorruzione" nella pubblica amministrazione prevedono l'incompatibilità con la carica politica solo per il direttore generale, sanitario e amministrativo. L'ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5583/2014, depositata dalla Terza sezione il 12 novembre scorso.
I giudici hanno accolto il ricorso di un medico di una Asl con mansioni di dirigente medico di chirurgia generale e pronto soccorso contro l'incompatibilità contestatagli dal direttore generale per la contemporanea carica di componente dell'organo di indirizzo politico di una amministrazione locale, in generale vietata dall'articolo 12 del decreto attuativo della legge "anticorruzione" (Dlgs 39/2013) ai dirigenti, interni e esterni, di Pa, enti pubblici e di diritto privato sotto il controllo pubblico.
Il collegio, annullando lo "stop" al primario, ha spiegato che in tal caso va applicata la disciplina speciale per il personale del Servizio sanitario nazionale (articolo 14 della legge) che elenca i casi di contrasto tra gli incarichi direttivi e le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali, incluso quello di consigliere (e assessore) nei Comuni medio-grandi come nel caso in esame. Questa norma, afferma la sentenza, «prevede esplicitamente una disciplina apposita per il personale delle Asl e delle Aziende ospedaliere al fine di "comprendere" nel regime dell'incompatibilità i tre incarichi di vertice (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo)» e «implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate "dirigenziali"». Per i giudici, la "ratio legis" sta nelle «caratteristiche peculiari alquanto diverse» dei dirigenti della Pa rispetto a quelle dei dirigenti medici i quali non hanno «competenze provvedimentali e gestionali, se non forse in misura del tutto marginale e limitata al momento organizzativo interno del reparto