Imprese e mercato

Farmaci: cresce in tutta Europa l’e-commerce ma serve più consapevolezza per i siti a norma

di Paolo Castiglia

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24 Esclusivo per Sanità24

“Continua a crescere in tutta Europa la vendita online dei farmaci. E in Italia per legge non possono esistere farmacie solo virtuali, ogni e-commerce farmaceutico deve fare riferimento ad una farmacia o una parafarmacia fisica debitamente autorizzata, e tutti gli operatori di questo mercato sono ben consapevoli di avere tra le mani la salute dei cittadini”. Lo afferma Pierluigi Petrone, presidente Assoram, l’associazione che rappresenta i principali player dell’e-commerce farmaceutico e dell’home delivery, aziende italiane e internazionali che costituiscono la quasi totalità del mercato online italiano.
Quindi non si arresta la tendenza agli acquisti online, ormai ampiamente diffusa anche nel settore farmaceutico e secondo Assoram la normativa stringente che regola il settore garantisce sicurezza d’acquisto e prodotto, ma serve più consapevolezza per riconoscere i siti a norma.
Anche se la pandemia ha dato un forte impulso agli acquisti online, nel nostro Paese la possibilità di vendere farmaci online esiste dal 2014, quando con il Decreto legislativo 17/2014 l’Italia si adeguava alla Direttiva europea 2011/62/UE nata per impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura. Le Istituzioni europee e italiane hanno quindi creato un notevole corpus normativo che delinea limiti, obblighi e caratteristiche delle farmacie virtuali a salvaguardia della salute pubblica.
L’Associazione si sta attivando per promuovere la conoscenza del comparto: “L’acquisto online di farmaci, integratori e dispositivi medici è sicuro perché c’è una solida normativa a tutela della salute pubblica - commenta ancora Petrone -. Nel nostro Paese, infatti, la vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione, riconoscibili grazie al bollino rosso con un sorriso apposto sulle confezioni, e solo per farmacie, parafarmacie e corner della salute”.
Quindi è vietata la vendita sul web dei farmaci etici ad uso umano, che necessitano di ricetta medica, dei medicinali veterinari - tranne quelli senza obbligo di ricetta ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché i farmaci per piccoli animali da compagnia - e le formule officinali.
“I Nas svolgono un’instancabile attività di vigilanza per contrastare la vendita online di prodotti contraffatti o provenienti da filiere non sicure, ma è necessaria maggiore consapevolezza anche da parte dei cittadini – evidenzia poi il direttore generale Assoram, Mila De Iure - . Le farmacie online che operano nel rispetto della legge, garantendo qualità e sicurezza dei prodotti, sono certificate dal logo identificativo nazionale. Quindi sono facilmente riconoscibili dal cittadino che deve sviluppare la massima attenzione per non incorrere in filiere non certificate e autorizzate”.
Sul sito del ministero della Salute è possibile reperire l’elenco aggiornato dei soggetti autorizzati alla vendita online di medicinali. Tuttavia il Dicastero ha previsto un sistema più facile e immediato per riconoscere un e-commerce autorizzato: un logo rilasciato dal ministero della Salute. Infatti, un quadrato bianco con cornice verde nel caso di vendita online di medicinali a uso umano e con cornice blu nel caso dei medicinali veterinari segnalano ai naviganti che il sito che si sta consultando è autorizzato dal ministero della Salute.
Il logo deve essere chiaramente visibile in tutte le pagine relative alla vendita di medicinali e deve contenere il collegamento ipertestuale alla lista di farmacie autorizzate sul sito del lo stesso ministero.
Nella ricerca di farmaci online il primo passo per un acquisto sicuro è controllare che la farmacia sia autorizzata cliccando sul logo identificativo. La normativa obbliga tutti gli e-commerce farmaceutici anche ad aggiornare le informazioni di contatto del titolare della farmacia fisica o della parafarmacia a cui fa riferimento il sito, oltre che il suo titolo professionale, lo Stato in cui è stato rilasciato e l’ordine provinciale presso cui è iscritto.


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