Lavoro e professione

Previdenza: tutte le regole per andare in pensione oltre i 65 anni nella Pa

di Claudio Testuzza

Con una specifica circolare, la n. 2 dell'8 marzo 2012, la Funzione pubblica aveva prodotto una serie di chiarimenti in merito alla riforma previdenziale introdotta, a fine 2011, dal decreto Monti. Si era trattato di indicazioni che modificavano ampiamente quanto da una lettura delle norme era stato indicato, da molti, soprattutto in merito alle nuove scadenze pensionistiche.

La circolare, confermando l'introduzione della pensione di vecchiaia conseguibile al compimento del 66° anno d'età e di quella anticipata ottenibile con il requisito di 42 anni e più mesi di contributi per gli uomini e 41 e più mesi per le donne, sottolineava che tali condizioni non riguardassero coloro che, entro il 31 dicembre 2011, avessero maturato il diritto a pensione. Infatti, per i dipendenti pubblici, che alla data del 31 dicembre 2011 avessero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, sia per età (65 anni) ovvero per anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica, o raggiungendo quota 96 (data da 60 anni d'età + 36 anni di contributi ovvero 61 anni d'età +35 anni di contributi) prevista per il 2011, non sarebbero valsi i nuovi limiti indicati dal decreto e che, qualora in servizio, tali dipendenti non erano soggetti, neanche su opzione, al nuovo regime sui requisiti d'età e di anzianità contributiva, e le amministrazioni avrebbero dovuto provvedere a collocarli a riposo al compimento del 65° anno d'età salvo il trattenimento per la maturazione della finestra d'uscita. Tale determinazione ha fatto sì che alcune amministrazioni abbiano approfittato per porre in quiescenza molti sanitari solamente per il fatto che avessero, entro il 2011, raggiunto i criteri per ottenere il trattamento pensionistico. Adesso, con un discreto ritardo, la stessa Funzione pubblica interviene con una nota protocollata come Dfp 0006295 e diffusa il 3 febbraio 2014, a chiarire gli effetti dell'incrocio fra la clausola di salvaguardia, introdotta dalla riforma Fornero, per chi avesse raggiunto i vecchi requisiti entro il 2011, e gli obblighi di pensionamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, compresi i medici dirigenti del servizio sanitario.

L'affermazione, che risalta dalla nota emessa da Palazzo Vidoni, è che questo presunto obbligo non si traduce in un pensionamento automatico. Una prima considerazione è che i requisiti di contribuzione possono essere raggiunti dai dipendenti anche con un'età inferiore ai 65 anni e, quindi, prima di quella data il pensionamento non è affatto obbligatorio. Il dipendente può presentare la richiesta di essere messo a riposo e la Pubblica amministrazione è tenuta ad accoglierla. Ma se la richiesta non arriva, la cessazione obbligatoria del rapporto si intende possibile a 65 anni. Ma , a questo proposito, viene poi, confermata la possibilità di chiedere di essere mantenuti in servizio per un biennio, sino a 67 anni, grazie alla norma del decreto legislativo previsto dall'articolo 16 del Dlgs 503/1992. Norma che, però, ricordiamo, da diritto potestativo in capo all'interessato è stata condotta a una concessione discrezionale da parte dell'amministrazione dal disposto della legge n. 111 del 2011.

Altra condizione, che permette di rimanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno d'età è anche quella di poter conseguire il requisito minimo per il diritto a pensione, così come già auspicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 282 del 1991, e dall'articolo 6, comma 2-bis, della legge 31/2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento.

Infine, resta sempre valida la vigenza delle disposizioni speciali che fissano limiti massimi di età per la permanenza in servizio in ciascun settore del pubblico impiego. Ne consegue che, con lo specifico riferimento alla categoria della dirigenza medica, risulta sempre vigente la previsione di cui all'articolo 22 («Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale») della legge 183/2010 (cosiddetto Collegato lavoro), il quale disciplina il limite massimo di età per il pensionamento del dirigente medico. Questa disposizione stabilisce che: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti». Pertanto, anche successivamente l'entrata in vigore del decreto legge 201/2011, il dirigente medico potrà permanere in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo e, comunque, fino ai 70 anni di età per conseguire tale condizione.