Lavoro e professione

Precari, la circolare Madia «corregge il tiro» dopo la legge di Bilancio

di Stefano Simonetti

La ministra per la Funzione pubblica ha diramato una nuova circolare con indirizzi operativi sulle stabilizzazioni del personale precario (circolare n. 1 del 9 gennaio 2018) . Il documento segue e integra la precedente circolare 3/2017 e in alcuni punti la rivisita alla luce delle norme nel frattempo introdotte dalla legge 205/2017, cioè dalla legge di Bilancio per il 2018. In realtà non viene aggiunto nulla a quanto già si sapesse e sembra quasi un contraltare rispetto a quella di due mesi fa: la prima andava ben oltre le norme allora vigenti mentre la seconda non rileva quasi in nulla.

Ricordiamo cosa accadde a novembre. Nel dettare numerosi indirizzi operativi per l'applicazione del decreto 75/2017 – ma limitatamente al solo art. 20 – la circolare esorbitava dalla funzione di indirizzo per cambiare letteralmente alcune norme o, quantomeno, per darne una lettura praeter legem. La più importante era senz'altro l'estensione della stabilizzazione ai medici che, quali dirigenti, erano esclusi dalla portata dell'art. 20, comma 11. Ma, in ogni caso, la circolare Madia aveva superato di slancio i contenuti del decreto delegato almeno in altri tre altri punti: nel comma 1 dell'art. 20 si faceva rientrare nel “servizio” anche diverse tipologie di lavoro flessibile (pag. 4); si derogava alla sterilizzazione dei fondi per l'accessorio di cui all'art. 23, c. 2 (pag. 6); si ricomprendeva nel lavoro flessibile anche gli assegnisti di ricerca (pag. 8). Un particolare curioso - o inquietante secondo il punto di vista – è che la circolare di cui si parla, che forzava le norme di legge in ben quattro punti, è stata diramata il 23 novembre 2017 ma è stata registrata dalla Corte dei conti soltanto il 16 gennaio 2018 (Reg.ne - Prev. n. 86) addirittura dopo l'emanazione della seconda circolare in materia. C'è davvero da chiedersi quale sia l'utilità di tale registrazione visto i contenuti della direttiva e i loro effetti erano già a conoscenza di tutti gli addetti ai lavori.
Le quattro “forzature” di cui sopra sono state ora ricomposte, ma non del tutto. Infatti per la stabilizzazione dei medici si prende atto del comma 813 della legge 205/2017 (successiva alla circolare !) e per i titolari di assegni di ricerca parimenti si ricorda il sopravvenuto comma 669 della medesima legge 205. In entrambi i casi la odierna circolare non si perde in spiegazioni – e meno che mai in scuse – ma è chiaro che si tratta di un vero e proprio autodafé che riconosce che una circolare non può modificare la legge: l'aveva anticipata, ma ovviamente è tutta un'altra cosa. Riguardo agli altri due casi, invece, siamo di fronte a due conclusioni diametralmente opposte. Gli incrementi dei fondi accessori non sono praticabili (e appare evidente la mano del Mef sulla decisione) e la circolare 1/2018 se la cava dicendo che “le indicazioni contenute nella circolare si intendono modificate nel senso che …..” . Per ciò che concerne, al contrario, la valutazione della tipologia di servizio da prendere come requisito “resta confermato” quanto già chiarito nel paragrafo 3.2.1 che leggeva in senso ampio la locuzione “servizio” contenuta nella lettera c) dell'art. 20, comma 1 negando l'evidenza, visto che sia alla lettera a) che alla lettera b) si individua espressamente il solo contratto a tempo determinato.


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