Lavoro e professione

Caos concorsi, tre sentenze "specchio" di meccanismi distorti

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

La normativa concorsuale del Servizio sanitario è totalmente inadeguata a corrispondere alle esigenze delle aziende sanitarie. Nella sanità pubblica sempre più in crisi, da una parte i concorsi vanno deserti oppure finiscono al Tar per essere annullati o, ancora, non forniscono spesso vincitori sufficienti e, dall’altra, si continua imperterriti a espletare le procedure di reclutamento seguendo le regole di due decreti vecchi e superati (quello per la dirigenza è di 27 anni fa e quello per il comparto di 23) che erano obsoleti già quando entrarono in vigore e oggi appaiono del tutto ingestibili. Quello che è accaduto nel 2023 è stato tuttavia l’armageddon finale perché l’entrata in vigore del Dpr 82/2023 – che non si applica alla Sanità – e le norme spot della scorsa estate hanno generato un caos assoluto. È incomprensibile come i decisori politici non si rendano conto che proseguendo a svolgere i concorsi pubblici con norme vecchie e ormai inservibili si gettano al vento risorse finanziarie e i tempi di assunzione del personale si allungano a dismisura; ma forse è proprio questo il vero problema, perché è ormai palese la strategia di allungare più possibile i tempi di assunzione per banali ragioni di cassa.
Le soluzioni sono sui tavoli da anni: riscrittura completa dei due decreti, non da parte del ministero della Salute bensì a opera delle Regioni previa adozione di un documento-base condiviso in Conferenza delle Regioni e Pa, contratto di formazione e lavoro per medici e infermieri, nonché soluzione definitiva alla questione delle selezioni per struttura complessa dei dirigenti infermieristici e tecnico-sanitari.
Basta una rapida navigazione sui siti aziendali per rendersi conto della diversità – a volte imbarazzante – nella redazione e nei contenuti dei bandi di concorso. Di questo aspetto mi riprometto di fare un approfondimento nei prossimi giorni unitamente all’esame delle tematiche rimaste irrisolte con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del 2023. Mentre oggi mi sembra più interessante segnalare tre recenti sentenze che sono lo specchio del caos di cui si diceva. Le prime due sono in completa contraddizione una con l’altra mentre la terza risulta emblematica di talune situazioni di criticità ormai strutturali.
Il caos dei quiz a scelta multipla. La questione oggetto delle prime due sentenze è quella dell’utilizzo dei quesiti a scelta multipla per l’effettuazione della prova scritta: stessa problematica, conclusioni dei Giudici diametralmente opposte. Nel primo caso, il Tar Sardegna, sez. I, con la sentenza n. 5 dell’11 gennaio 2024, ha annullato le prove di un concorso impugnato da molti dei 1.252 candidati su 1.700 che non hanno superato la prova e hanno contestato ad Ares, la tipologia di prova scritta che è stata loro fatta eseguire dalla commissione esaminatrice mediante domande a risposta multipla, mentre il bando prevedeva che dovesse consistere "nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su temi inerenti lo specifico profilo professionale". Soltanto per un’eventuale prova di pre selezione (che non si è svolta) era prevista dall’avviso concorsuale "la risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso". La difesa dell’azienda ha sostenuto che si intendevano perseguire obiettivi di "semplificazione e una maggiore celerità nella correzione, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione al concorso e la piena trasparenza ed efficienza nelle procedure": giustissimo, peccato che il bando dicesse un’altra cosa. Ad esempio, in un concorso di qualche mese fa espletato dal Estar per tutte le aziende sanitarie della Toscana, la prova scritta è stata effettivamente svolta con i "quiz". Ma è doveroso sottolineare che la norma che tuttora disciplina i concorsi per infermiere (art. 37, comma 2, del DPR 220/2001) prevede che "la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta". Nel bando di Estar si precisava per ambedue le prove, scritta e pratica, che "potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e multipla": una eventuale forzatura della norma potrebbe essere solo l’aver inteso che nel concetto di risposta sintetica rientri quello della risposta multipla (tesi peraltro rigettata dai Giudici sardi, come si vedrà). È di tutta evidenza che con migliaia di domande i concorsi non si possono che espletare con prove a lettura ottica: ciò è verissimo, ma è proprio quello che ripeto da anni e cioè che la normativa concorsuale per la sanità pubblica deve assolutamente essere aggiornata perché con norme di venti e più anni fa l’esito positivo di un concorso è ormai divenuto una rarità. Tornando alla recentissima pronuncia, un ulteriore punto di dissenso – importante in prospettiva del commento all’altra sentenza - è l’affermazione dei Giudici che "non è condivisibile la tesi per cui la formulazione della prova con articolazione su risposta multipla si appalesa quale species rispetto al genus quesiti a risposta sintetica". L’illegittimità rilevata è stata, dunque, il disallineamento della prescrizione del bando rispetto al comportamento della commissione e il Tar ha sancito che "gli atti con cui la commissione ha disposto lo svolgimento di una prova scritta secondo la modalità del test a risposta multipla e gli esiti di tale prova, sono illegittimi". Mentre il bando toscano, che costituisce pur sempre la lex specialis del concorso, aveva ipotizzato il ricorso ai test.
Quesiti "poco chiari". Nell’altro caso, il Tar Campania, Napoli, sez. V, con la sentenza n. 6268 del 15 novembre 2023 ha dato ragione al ricorrente che non aveva superato la prova scritta ma non per il contenuto della stessa – quiz invece che un tema o quesiti a risposta sintetica - bensì perché i quesiti sarebbero stati formulati in modo poco chiaro e con modalità fuorvianti, non prestandosi ad un’unica risposta esatta e, quindi, in violazione del pacifico principio secondo cui la commissione di concorso, nell’individuare i quesiti, è tenuta a predisporre un’unica risposta esatta per ciascuno di essi. I Giudici hanno richiamato una consolidata giurisprudenza secondo la quale nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell’illegittimità, solo l’erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative ed esatte o la mancanza di una risposta esatta e, in generale, tutte quelle circostanza che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla. Implicitamente, sono stati quindi considerati del tutto legittimi i test a scelta multipla.
Orbene, a prescindere dagli aspetti censurati dal Tar Sardegna, quello che non può accettarsi è che la normativa concorsuale vigente – quella cioè di ventitré anni fa – consenta di assumere due sentenze di segno opposto e non rimanga assolutamente chiarito se i multiple choise test siano o no legittimi. I due concorsi, annullati entrambi ma il secondo solo nella parte che escludeva il ricorrente, riguardavano il primo 118 infermieri (bandito nel 2023) e il secondo 155 (bandito nel 2019), numeri che si ritiene essere indispensabili per i servizi sanitari e la cui assunzione, nel caso dell’annullamento completo, è rimandata a chissà quando.
Procedure sotto la lente del Tar. La terza pronuncia non concerne lo svolgimento di un concorso ma l’essenza stessa di una procedura concorsuale (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenza n. 1599 del 7.12.2023). L’azienda A bandisce un concorso per Oss e, a seguire, le altre aziende della Regione B, C e D bandiscono uno stesso analogo concorso. Alcuni partecipanti al primo concorso hanno impugnato gli altri bandi sostenendo che doveva essere utilizzata la graduatoria del concorso cui avevano partecipato. Le aziende B e C hanno revocato il loro bando mentre la D ha proseguito nelle proprie determinazioni e ciò ha portato al contenzioso. Il Giudice amministrativo ha ora deciso sul ricorso respingendolo, poiché quando l’azienda D ha bandito il concorso (4.2.2021) la graduatoria del concorso della prima azienda non era ancora stata approvata (30.7.2021), per cui mancando una graduatoria formalmente approvata non sussistevano i presupposti per lo scorrimento della stessa in cui erano utilmente posizionati i ricorrenti. Vicenda paradossale – un ricorso su interessi legittimi di futura concretizzazione ! – alla quale sono plausibilmente sottese questioni molto delicate e complesse. Quello che qui va tuttavia sottolineato è che la decisione dei Giudici calabresi è ineccepibile sul piano giuridico ed è pienamente conforme ai principi sanciti in tema di scorrimento delle graduatorie dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14 del 28.7.2011. Aggiunge, inoltre, il Tar che l’azienda che ha bandito e proseguito la nuova procedura non doveva nemmeno motivare le ragioni di una scelta del tutto discrezionale.


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