Lavoro e professione

Contratto comparto/ Progressioni economiche con Dep sotto la lente degli incontri in Aran

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Nell’ambito della negoziazione per il rinnovo del contratto collettivo del Comparto, iniziata lo scorso 20 marzo con prossimo appuntamento al 17 aprile, un tema molto sentito sarà senz’altro quello delle progressioni economiche, cioè l’attribuzione dei cosiddetti Dep (differenziali economici di professionalità). L’istituto è sostanzialmente nuovo e risale all’art. 19 del Ccnl del 2 novembre 2022 che metteva a terra i contenuti innovativi introdotti dal Dl 80/2021 che all’art. 3 modificava l’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 in modo decisamente finalizzato all’avvio della contrattazione. La disciplina delle progressioni economiche è molto complessa e contiene scelte opinabili, lacune piuttosto evidenti e perfino punti di dubbia legittimità. Più volte ho scritto riguardo alla tematica delle ex Peo e senz’altro il nuovo contratto – se e quando si farà – dovrà intervenire con una seria manutenzione dell’art. 19 citato e, auspicabilmente, con alcune modifiche sostanziali. Tra queste, forse la più doverosa riguarda il concetto di “esperienza professionale” e la previsione soltanto facoltativa di considerare i titoli come terzo, eventuale criterio per le selezioni.
Quali saranno le linee di tendenza nel rinnovo per questo importante istituto contrattuale? Alcuni spunti si possono ricavare negli Atti di indirizzo e nelle piattaforme sindacali. Da parte datoriale appare di sostanziale importanza quanto si afferma nella direttiva-madre di gennaio del Ministro Zangrillo, laddove a pag. 8 si legge che “un punteggio più elevato che non sia vanificato da una eccessiva valutazione della mera anzianità di servizio (sub specie di “esperienza professionale”)”. Da parte sua il Comitato di settore di Regioni e Sanità non ha espresso alcuna indicazione nell’Atto di indirizzo del 7 marzo, segno evidente che per le Regioni le progressioni economiche vanno benissimo così. Sul fronte sindacale le richieste sono piuttosto univoche: portare a due anni la permanenza nel Dep, una ancora maggiore inclusione e la declinazione di inesistenza di vincoli legislativi numerici per i destinatari. Una questione, quest’ultima appena citata, delicatissima che dovrebbe essere risolta. In altre parole, si tratta del senso da dare alle parole “quota limitata di dipendenti”, vincolo previsto per legge (art. 23, comma 2, del d.lgs. 150/2009, il famoso “decreto Brunetta”) ma fortemente contestato dai sindacati. Dubito nondimeno che il nuovo contratto riesca d chiarire qualcosa in merito, vuoi per la distanza siderale delle rispettive posizioni (in particolare, quella del Mef), vuoi perché le opache vicende dell’ultimo contratto non depongono certo per una soluzione positiva della questione, visto che il richiamo esplicito di quella norma fu cancellato dal comma 4 dell’art. 19 il giorno stesso della stipula della Preintesa.
Per ciò che concerne l’attualità, nel senso delle determinazioni e dei comportamenti in essere nelle aziende sanitarie, molteplici sono i punti controversi relativi alla gestione dei Dep, sui quali si è espressa più volte l’Aran con due Orientamenti applicativi specifici per la Sanità (CSAN127b e CSAN138b), cui vanno aggiunti altre decine di pareri dedicati ai contratti delle Funzioni centrali e delle Funzioni locali, peraltro del tutto esportabili nel S.s.n. L’ultimo OA in questione è molto particolare e significativo per comprendere a pieno la natura e le caratteristiche dei differenziali.
L’Aran, nel recentissimo Orientamento applicativo CFL 259, pubblicato il 12 aprile 2024, ha aderito alle indicazioni della Cassazione sulla possibilità che, alla procedura di progressione orizzontale, possa partecipare anche il personale cessato nell’anno, ferma restando la corretta e definitiva sottoscrizione del contratto integrativo nell’anno di riferimento. Ma cosa ha affermato la Suprema Corte? Con l’ordinanza n. 5187 del 27.2.2024 il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso di un dipendente contro l’Agenza delle Entrate che lo aveva escluso in quanto, all’atto della formale approvazione della graduatoria delle progressioni orizzontali, il dipendente non era più in servizio per avvenuto pensionamento. Le regole contrattuali – praticamente uguali in tutti i comparti – ipotizzano che la funzione incentivante e quella premiale costituiscano due aspetti di una stessa valutazione. La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle parti collettive, ossia quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati. Ne deriva che, una volta che siano stati definiti i criteri di selezione con la stipula del contratto integrativo e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non voluto dalle parti collettive. In altri termini, è stata esclusa la motivazione della PA di poter escludere i dipendenti non più in servizio altrimenti sarebbe vanificato l’interesse del datore di lavoro di stimolare il suo dipendente a prestazioni ottimali anche per il futuro. Il mancato riconoscimento del beneficio ai dipendenti solo perché nel frattempo pensionati vanificherebbe la funzione premiale nei confronti di lavoratori che hanno dimostrato di meritare il beneficio. L’Aran come detto si è adeguata alla giurisprudenza chiarendo che vanno inclusi anche i dipendenti cessati dopo il 1° gennaio, fermo restando la sottoscrizione del contratto integrativo nell’anno 2023. Riguardo poi la procedura a regime, si ribadisce il principio della partecipazione indistinta di tutti i dipendenti potenzialmente beneficiari della progressione, in quanto in possesso dei requisiti previsti. Costoro possono quindi acquisire il differenziale stipendiale dal 1° gennaio di ciascun anno e ciò a prescindere dalla data di cessazione avvenuta in corso d’anno.


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