MANCANZA DI BOLLI E SANZIONI

LA DOMANDA

Per una visita medica specialistica mi è stata rilasciata fattura priva della marca da bollo. Sono sanzionabile per questa irregolarità? La mancanza del bollo mi impedisce di detrarre la spesa ai fini Irpef?
(F.L.)

Le fatture comprovanti il pagamento di spese per visite mediche sono soggette all'imposta di bollo se di importo superiore a 77,47 euro, ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura di 1,81 euro (2 euro a partire dal 26 giugno di quest'anno). L'obbligo di apporre il contrassegno fa capo al soggetto che rilascia tali documenti (quindi, il medico). Tuttavia, il paziente che riceve la fattura non in regola con l'imposta di bollo è solidalmente obbligato al pagamento. Per evitare responsabilità e sanzioni, occorrerebbe, entro 15 giorni, presentare il documento all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta di bollo. In ogni caso, vale a dire, anche in assenza di regolarizzazione del documento, si ritiene che non si possa negare al contribuente la detrazione Irpef, come si può - in qualche modo - evincere dalla risoluzione 18 novembre 2008, n. 444/E.
(Alberto Santi)

Per una visita medica specialistica mi è stata rilasciata fattura priva della marca da bollo. Sono sanzionabile per questa irregolarità? La mancanza del bollo mi impedisce di detrarre la spesa ai fini Irpef?
(F.L.)

Le fatture comprovanti il pagamento di spese per visite mediche sono soggette all'imposta di bollo se di importo superiore a 77,47 euro, ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura di 1,81 euro (2 euro a partire dal 26 giugno di quest'anno). L'obbligo di apporre il contrassegno fa capo al soggetto che rilascia tali documenti (quindi, il medico). Tuttavia, il paziente che riceve la fattura non in regola con l'imposta di bollo è solidalmente obbligato al pagamento. Per evitare responsabilità e sanzioni, occorrerebbe, entro 15 giorni, presentare il documento all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta di bollo. In ogni caso, vale a dire, anche in assenza di regolarizzazione del documento, si ritiene che non si possa negare al contribuente la detrazione Irpef, come si può - in qualche modo - evincere dalla risoluzione 18 novembre 2008, n. 444/E.
(Alberto Santi)

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