Sentenze

Medici e pubblicità: tutto da rifare

di Silvia Stefanelli (Studio legale Stefanelli&Stefanelli)

Tutto di rifare in materia di pubblicità sanitaria a causa di un vizio di procedura.
Senza entrare nel merito della questione sostanziale (la possibilità o meno per la FNOMCeO di introdurre attraverso il Codice Deontologico limitazioni alle liberalizzazioni del Decreto Bersani) il Consiglio di Stato con la sentenza 167/2016, depositata in data odierna, ha stabilito che il procedimento di accertamento dell'intesa posto in essere dall'AGCM e culminato con il provvedimento del 4 settembre 2014 è viziato da prescrizione.
Cosa vuol dire in termini non “legalesi”?
Molto sinteticamente.
Le legge 689/1991 relativa alle sanzioni amministrative comminate dalla PA – che trova applicazione anche per le sanzioni dell'AGCM – stabilisce che le sanzioni stesse non possono essere applicate oltre il termine di 5 anni dalla commissione dell'illecito. Circa poi la natura dell'illecito la giurisprudenza ha stabilito che l'illecito può essere permanente o istantaneo.
Questo è il punto: la AGCM ha considerato che l'assunzione del Codice Deontologico da parte della FNOMCeo nel 2006 contenente prescrizioni limitative della pubblicità assunto fosse da considerare un illecito di natura permanente (perché la vigenza delle prescrizioni permane comunque nel tempo) e in questo senso anche il TAR Lazio nella sentenza 4943/2015: quindi l'applicazione della sanzione nel settembre 2014 era del tutto legittima e non prescitta.
Contrario invece, sul punto, il Consiglio di Stato che nella sentenza di oggi accoglie invece la tesi della FNOMCeO secondo la quale l'illecito ha natura istantanea: ne deriva che se l'approvazione del Codice Deontologico (con limitazioni alla pubblicità) è un illecito istantaneo i termini di decorrenza della prescrizione devono farsi decorrere dal 2006: con la conseguenza che la sanzione dell'AGCM del 4 settembre 2014 è da considerarsi prescritta in quanto emessa oltre il termine dei 5 anni.

Cosa succederà adesso?
Difficile fare previsioni.
Non vi è dubbio che il provvedimento AGCM 4 settembre 2015 è annullato ab origine.
Resta il fatto che - al di là dei profili di natura procedurale emersi nella sentenza di cui sopra - sotto il profilo di merito sia l'AGCM che il Tar Lazio 4943/2015 si sono pronunciati circa il rapporto tra le prescrizioni del Codice deontologico in materia di pubblicità e le previsioni legislative del Decreto Bersani stabilendo che le stesse restringono la concorrenza (così l'AGCM) ed (altresì) non potevano essere emesse in quanto limitative della liberalizzazione promossa dal Decreto Bersani (Tar Lazio 4943/20015).
Cosa faranno ora gli Ordini e la FNOMCeO? Prenderanno comunque atto di quanto emerso nelle orami centinaia di pagine prodotte nel corso dell'intero processo oppure ritorneranno ad una interpretazione rigida della pubblicità in questo settore?


© RIPRODUZIONE RISERVATA